Art. 3.
Esercizio   in   forma  associata  del  sistema  sanitario  regionale
                       dell'emergenza/urgenza
    1.  Per  garantire  gli  interventi  di soccorso in situazioni di
urgenza  o emergenza conformemente a quanto stabilito dal decreto del
Presidente   della   Repubblica   24 dicembre   1992   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  sui  livelli  uniformi di assistenza
sanitaria,  le  aziende Sanitarie della Regione Basilicata esercitano
in  forma  associata  la  gestione  del  sistema  sanitario regionale
dell'emergenza/urgenza.
    2.  In  attuazione  di  quanto  disposto dal precedente comma, le
aziende  sanitarie  della  Regione  Basilicata,  entro  trenta giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stipulano apposita
convenzione, attenendosi allo schema riportato come allegato "A" alla
presente legge.
    3.  Ai  fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di
cui  al  precedente  comma  da  parte  di  tutte le aziende sanitarie
regionali,  il  Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali
della   Regione  Basilicata  assume  ogni  iniziativa  necessaria  ed
esercita le relative funzioni di coordinamento.
    4.  Decorso  inutilmente  il  termine  prefissato  ai comma 2 del
presente  articolo,  la  convenzione  e' stipulata entro i successivi
trenta  giorni  dalle  aziende che hanno adottato la deliberazione di
adesione  alla convenzione e dal presidente della giunta regionale in
sostituzione delle aziende inadempienti, previa diffida.