Art. 3. Esercizio in forma associata del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza 1. Per garantire gli interventi di soccorso in situazioni di urgenza o emergenza conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria, le aziende Sanitarie della Regione Basilicata esercitano in forma associata la gestione del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. 2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le aziende sanitarie della Regione Basilicata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano apposita convenzione, attenendosi allo schema riportato come allegato "A" alla presente legge. 3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutte le aziende sanitarie regionali, il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione Basilicata assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento. 4. Decorso inutilmente il termine prefissato ai comma 2 del presente articolo, la convenzione e' stipulata entro i successivi trenta giorni dalle aziende che hanno adottato la deliberazione di adesione alla convenzione e dal presidente della giunta regionale in sostituzione delle aziende inadempienti, previa diffida.