Art. 4.
                Costituzione di "Basilicata Soccorso"
    1.  Con  la  convenzione  di  cui al precedente art. 3 le aziende
sanitarie  regionali istituiscono un organismo comune per la gestione
del  Sistema  sanitario  regionale  dell'emergenza/urgenza denominato
"Basilicata Soccorso".
    2.  "Basilicata  Soccorso"  e'  organismo  dotato di personalita'
giuridica   pubblica   e   di  autonomia  organizzativa,  tecnica  ed
amministrativa   che   si   realizza  nel  rispetto  dei  limiti  del
finanziamento  determinato  dalla  Regione  e  delle  direttive della
giunta regionale.
    3. "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il
Sistema  sanitario  regionale  dell'emergenza/urgenza  quale  entita'
organizzativa  complessa  di  integrazione  funzionale  fra strutture
ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata ad attuare interventi al
verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.