Art. 4. Costituzione di "Basilicata Soccorso" 1. Con la convenzione di cui al precedente art. 3 le aziende sanitarie regionali istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza denominato "Basilicata Soccorso". 2. "Basilicata Soccorso" e' organismo dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica ed amministrativa che si realizza nel rispetto dei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive della giunta regionale. 3. "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza quale entita' organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.