Art. 8. Dirigente di "Basilicata Soccorso" 1. Il dirigente di "Basilicata Soccorso" e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima giunta, tra sanitari in possesso della qualifica di dirigente medico, anestesista, con esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria. 2. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino ufficiale della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonche' dei requisiti di cui al precedente comma 1. La giunta regionale procedera' all'attribuzione dell'incarico previo parere espresso dalla commissione di cui al precedente art. 5 comma 2 lettera f). 3. Il rapporto di lavoro del dirigente e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata quinquennale e non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'. 4. Il trattamento economico e normativo del dirigente corrisponde al trattamento economico e normativo dei dirigenti medici di secondo livello, cosi' come stabilito dal C.C.N.L. per la dirigenza dell'area medica. 5. La giunta regionale con proprio provvedimento approva lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, e determina su proposta del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, il trattamento economico, relativamente alla sola parte variabile, del dirigente di "Basilicata Soccorso", comunque nei limiti del C.C.N.L. per la dirigenza per l'area medica. 6. Il dirigente esercita tutti i poteri di gestione, assume la rappresentanza legale di "Basilicata Soccorso" ed e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse. 7. Il dirigente di "Basilicata Soccorso" e' il responsabile della centrale operativa unica regionale, nonche' del personale e dei mezzi di soccorso, secondo quanto enunciato nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 14 della presente legge. 8. Al dirigente di "Basilicata Soccorso" compete: a) curarne l'organizzazione generale; b) definire, previo parere del comitato tecnico, i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards, per tutte le figure professionali operanti nel sistema sanitario dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari; c) stabilire, previo parere del comitato tecnico, i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza; d) individuare, previo parere del comitato tecnico, programmi di educazione sanitaria, al fine di promuovere un corretto utilizzo del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza da parte dei cittadini; e) definire, previo parere del comitato tecnico, i progetti-obiettivo, attraverso cui riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Sistema sanitario regionale, coinvolto nell'ambito dell'emergenza sanitaria, in funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarita' dell'impegno lavorativo considerato particolarmente usurante, comunque nei limiti e secondo le procedure di cui al C.C.N.L. Sanita'. 9. Al dirigente di "Basilicata Soccorso", in quanto responsabile della CO, competono, altresi', tutte le altre funzioni stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e nelle linee guida n. 1/1996 in applicazione del medesimo decreto, nonche' in ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale negli altri atti di programmazione.