Art. 8.
                 Dirigente di "Basilicata Soccorso"
    1.  Il dirigente di "Basilicata Soccorso" e' nominato con decreto
del  presidente  della  giunta  regionale,  su conforme deliberazione
della  medesima  giunta,  tra sanitari in possesso della qualifica di
dirigente    medico,    anestesista,    con    esperienza   nell'area
dell'emergenza sanitaria.
    2.  L'attribuzione  dell'incarico viene effettuata, previo avviso
pubblico  da  pubblicarsi  almeno  30  giorni  prima  nel  Bollettino
ufficiale della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La
domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi
in  alcune  delle  condizioni  di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n.  502  e  successive
modificazioni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.
484  nonche'  dei  requisiti  di cui al precedente comma 1. La giunta
regionale  procedera'  all'attribuzione  dell'incarico  previo parere
espresso  dalla  commissione  di  cui  al  precedente  art. 5 comma 2
lettera f).
    3. Il rapporto di lavoro del dirigente e' a tempo pieno, regolato
da  contratto  di  diritto  privato stipulato con il Presidente della
giunta  regionale.  L'incarico  ha  durata  quinquennale  e  non puo'
comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
    4. Il trattamento economico e normativo del dirigente corrisponde
al  trattamento economico e normativo dei dirigenti medici di secondo
livello, cosi' come stabilito dal C.C.N.L. per la dirigenza dell'area
medica.
    5.  La  giunta  regionale  con  proprio  provvedimento approva lo
schema  di  contratto,  di  cui al precedente comma 3, e determina su
proposta  del  dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali,
il  trattamento  economico,  relativamente alla sola parte variabile,
del  dirigente  di  "Basilicata  Soccorso",  comunque  nei limiti del
C.C.N.L. per la dirigenza per l'area medica.
    6.  Il  dirigente  esercita tutti i poteri di gestione, assume la
rappresentanza legale di "Basilicata Soccorso" ed e' responsabile del
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e della
corretta ed economica gestione delle risorse.
    7. Il dirigente di "Basilicata Soccorso" e' il responsabile della
centrale operativa unica regionale, nonche' del personale e dei mezzi
di  soccorso,  secondo  quanto  enunciato  nell'articolo 6, comma 1 e
nell'articolo 14 della presente legge.
    8. Al dirigente di "Basilicata Soccorso" compete:
      a) curarne l'organizzazione generale;
      b) definire,  previo  parere  del comitato tecnico, i programmi
formativi  e  di  aggiornamento, e i relativi standards, per tutte le
figure     professionali     operanti     nel    sistema    sanitario
dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
      c) stabilire, previo parere del comitato tecnico, i criteri per
la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del
sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
      d) individuare,  previo  parere del comitato tecnico, programmi
di  educazione  sanitaria, al fine di promuovere un corretto utilizzo
del  sistema  sanitario regionale dell'emergenza/urgenza da parte dei
cittadini;
      e) definire,    previo   parere   del   comitato   tecnico,   i
progetti-obiettivo, attraverso cui riconoscere compensi aggiuntivi al
personale,  appartenente  al  Sistema  sanitario regionale, coinvolto
nell'ambito  dell'emergenza sanitaria, in funzione degli obiettivi da
perseguire e della particolarita' dell'impegno lavorativo considerato
particolarmente  usurante, comunque nei limiti e secondo le procedure
di cui al C.C.N.L. Sanita'.
    9.  Al dirigente di "Basilicata Soccorso", in quanto responsabile
della  CO, competono, altresi', tutte le altre funzioni stabilite nel
decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e nelle linee
guida n. 1/1996 in applicazione del medesimo decreto, nonche' in ogni
altra disposizione di legge nazionale e regionale negli altri atti di
programmazione.