Art. 9.
                          Comitato tecnico
    1. Il comitato tecnico e' composto da:
      a) il  direttore  sanitario  dell'azienda ospedaliera S. Carlo,
che lo presiede;
      b) un  dirigente  della  Regione  Basilicata,  designato  dalla
giunta Regionale;
      c) il   responsabile   del   centro  regionale  di  riferimento
trapianti della Basilicata;
      d) tre   dirigenti  medici  designati  dal  direttore  generale
dell'azienda ospedaliera S. Carlo;
      e) dai  dirigenti  medici  responsabili del DEA di 1o livello e
dei pronto soccorso attivo (PSA) di ciascuna azienda sanitaria U.S.L.
    2.  Il  comitato  tecnico e' nominato dal presidente della giunta
regionale  e  dura  in  canca  per  un  periodo  coincidente  con  la
legislatura  regionale  in  cui  e' nominato. Nel caso di dimissioni,
decadenza  e  revoca la sostituzione dei componenti e' effettuata con
le  modalita' previste per la nomina. I subentranti restano in carica
per il residuo periodo del mandato.
    3. Il comitato tecnico e' organo di consulenza tecnico-sanitaria,
relativamente   alle   scelte   di  organizzazione  e  pianificazione
sanitarie  delle  attivita'  di  "Basilicata  Soccorso".  Il comitato
esprime parere obbligatorio su atti e provvedimenti, che sono ad esso
sottoposti dal dirigente, quali:
      a) i  programmi  formativi  e  di  aggiornamento,  e i relativi
standards  per  tutte  le  figure  professionali operanti nel Sistema
sanitario  regionale  dell'emergenza/urgenza  e  per  i  soccorritori
volontari;
      b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo
del sistema sanitario regionale di emergenza/urgenza;
      c) i   progetti-obiettivo,   attraverso   i  quali  riconoscere
compensi  aggiuntivi al personale, appartenente al Servizio sanitario
regionale,     coinvolto     nel    sistema    sanitario    regionale
dell'emergenza/urgenza;
      d) i  criteri  per  la  certificazione degli enti gestori della
formazione    nell'ambito    del    Sistema    sanitario    regionale
dell'emergenza/urgenza.
    4.  I  pareri  obbligatori,  ma  non  vincolanti,  sono  espressi
a maggioranza  dei  componenti  presenti  e,  qualora  non resi entro
quindici giomi dal ricevimento della richiesta, si intendono espressi
come favorevoli.
    5.  Le  sedute  sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti.  Il  collegio  si  esprime a maggioranza dei presenti. In
caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
    6.  Il comitato tecnico informa della propria attivita' la giunta
regionale,  nonche'  le  aziende  sanitarie  convenzionate  ai  sensi
dell'art. 4 della presente legge.