Art. 9. Comitato tecnico 1. Il comitato tecnico e' composto da: a) il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera S. Carlo, che lo presiede; b) un dirigente della Regione Basilicata, designato dalla giunta Regionale; c) il responsabile del centro regionale di riferimento trapianti della Basilicata; d) tre dirigenti medici designati dal direttore generale dell'azienda ospedaliera S. Carlo; e) dai dirigenti medici responsabili del DEA di 1o livello e dei pronto soccorso attivo (PSA) di ciascuna azienda sanitaria U.S.L. 2. Il comitato tecnico e' nominato dal presidente della giunta regionale e dura in canca per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui e' nominato. Nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti e' effettuata con le modalita' previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato. 3. Il comitato tecnico e' organo di consulenza tecnico-sanitaria, relativamente alle scelte di organizzazione e pianificazione sanitarie delle attivita' di "Basilicata Soccorso". Il comitato esprime parere obbligatorio su atti e provvedimenti, che sono ad esso sottoposti dal dirigente, quali: a) i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards per tutte le figure professionali operanti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari; b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo del sistema sanitario regionale di emergenza/urgenza; c) i progetti-obiettivo, attraverso i quali riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Servizio sanitario regionale, coinvolto nel sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza; d) i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. 4. I pareri obbligatori, ma non vincolanti, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti e, qualora non resi entro quindici giomi dal ricevimento della richiesta, si intendono espressi come favorevoli. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 6. Il comitato tecnico informa della propria attivita' la giunta regionale, nonche' le aziende sanitarie convenzionate ai sensi dell'art. 4 della presente legge.