Allegato A SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERA DELLA REGIONE BASILICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA SANITARIO DELL'EMERGENZA/URGENZA E LA COSTITUZIONE DI "BASILICATA SOCCORSO". Art. 1. Oggetto e finalita' della convenzione 1. Al fine di organizzare e gestire il sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria nel rispetto delle linee guida indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, le aziende sanitarie ed ospedaliera di cui al successivo art. 2 convengono in conformita' dei principi, criteri e modalita' esposti nella presente convenzione. 2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare: a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento; b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto; c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso; d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza; e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso; f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema di verifica e revisione delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Art. 2. Aziende sanitarie ed ospedaliera partecipanti a "Basilicata Soccorso" 1. In conformita' all'individuazione della dimensione regionale del Sistema Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza con un'unica Centrale Operativa a suo governo secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale .................. n. ..........., aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione le seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliera Azienda Ospedaliera "S. Carlo" di Potenza; Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa; Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza; Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro; Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera; Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico; di seguito elencate come Aziende partecipanti. 2. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione le aziende partecipanti istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria denominato "Basilicata Soccorso". Art. 3. Responsabile del coordinamento 1. Le aziende partecipanti danno atto che la Regione Basilicata ha individuato nel dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali il responsabile del coordinamento per la costituzione di "Basilicata Soccorso. Pertanto detto dipartimento provvedera' a svolgere tutte le funzioni connesse con tale incarico sino a quando "Basilicata Soccorso" non avra' provveduto a dotarsi di propri organi e strutture. Art. 4. Durata della convenzione 1. La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come allegato A alla legge regionale ................ n. ........... Essa ha durata trentennale decorrente dalla sua sottoscrizione ed e' composta di .............. articoli che costituiscono disciplina delle modalita' di cooperazione e non possono essere variati senza preventiva corrispondente delibera della giunta regionale. Art. 5. Modifiche alla composizione 1. Possono entrare a far parte di "Basilicata Soccorso" altre aziende sanitarie ed ospedaliere che dovessero eventualmente istituirsi sul territorio regionale, a condizione che esse accettino integralmente le norme della presente convenzione. 2. Cessano di far parte di "Basilicata Soccorso" le aziende sanitarie ed ospedaliera che siano eventualmente soppresse. Art. 6. Scopo di "Basilicata Soccorso" 1. "Basilicata Soccorso" ha il compito di' gestire e coordinare il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, quale entita' organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata a garantire gli interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza o di emergenza secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria. Art. 7. Funzioni aggiuntive 1. "Basilicata Soccorso" potra' effettuare conformemente a quanto previsto dall'art. .................. legge regionale n. ........... , servizi attinenti allo scopo per cui e' stato costituito in favore di altri enti pubblici e privati, su richiesta degli stessi e previo pagamento di tariffe determinate. Art. 8. Sede di "Basilicata Soccorso" 1. "Basilicata Soccorso" ha sede legale nell'ambito territoriale del comune di Potenza. Art. 9. Forme di consultazione delle Aziende partecipanti 1. Entro il 31 marzo di ogni anno il dirigente di "Basilicata Soccorso" organizza una conferenza dei direttori generali delle aziende sanitarie partecipanti per svolgere la relazione sull'andamento delle attivita' dell'anno precedente. 2. Analoga conferenza viene organizzata entro il 31 ottobre di ogni anno dal dirigente di "Basilicata Soccorso" per svolgere la relazione sul programma di attivita' per l'anno successivo. Art. 10. Obblighi e garanzie 1. Entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, le aziende sanitarie sono tenute ad emanare avvisi pubblici riservati al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale finalizzati alla selezione rispettivamente di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. 2. Il personale suddetto, selezionato in base ai criteri fissati nell'art. 16 della legge regionale ..................... n. ............, deve essere funzionalmente dedicato alle attivita' di "Basilicata Soccorso" dalle aziende partecipanti e non puo' dalle stesse essere utilizzato per altre attivita'. 3. Le aziende partecipanti, dopo l'effettuazione delle selezioni secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della legge regionale .................... n. ............., e aver adottato un atto ricognitivo del personale messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", si impegnano a provvedere all'adeguamento della rispettiva pianta organica. 4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, quale responsabile del coordinamento, propone alla giunta regionale gli atti da adottare nei confronti delle aziende inadempienti. La giunta regionale puo' provvedere, in via sostitutiva, previa diffida, anche mediante l'invio di commissari ad acta. Art. 11. Personale 1. Il capo del personale e' il dirigente di "Basilicata Soccorso" che viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima giunta, la quale ne fissa il relativo trattamento economico relativamente alla sola parte variabile come stabilito dall'art. 8 della legge regionale ..................... n. ........... 2. Il dirigente assegna il personale messo a disposizione dalle aziende partecipanti e funzionalmente dedicato alle attivita' di "Basilicata Soccorso" alla centrale operativa, ai punti territoriali di soccorso e alle basi operative dell'elisoccorso. 3. "Basilicata Soccorso" si puo' avvalere anche delle prestazioni di personale comandato in servizio presso la Regione o le altre amministrazioni locali nel rispetto delle norme vigenti. Art. 12. Livelli minimi per il Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza/Urgenza 1. Nell'attuare gli interventi di propria competenza nell'ambito del Sistema Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza le Aziende partecipanti si impegnano ad assicurare i livelli uniformi di assistenza cosi' come disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a rispettare i principi della legislazione nazionale e regionale, nonche' gli obiettivi, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel Piano sanitario nazionale e in quello regionale vigenti. Art. 13. Arbitrato 1. Le Aziende partecipanti convengono che le eventuali controversie tra le stesse in ordine alle attivita' concernenti l'organizzazione del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione verranno risolte da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle aziende in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal presidente del tribunale di Potenza su istanza del dirigente di "Basilicata Soccorso". Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verra' nominato un ulteriore componente con le stesse modalita' previste per il presidente. Art. 14. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme della legge regionale .................... n. ............. Art. 15. Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte delle aziende sanitarie partecipanti.