Allegato A
SCHEMA  DI  CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERA DELLA
REGIONE  BASILICATA  PER  LA  GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA
SANITARIO  DELL'EMERGENZA/URGENZA  E  LA  COSTITUZIONE DI "BASILICATA
                             SOCCORSO".
                               Art. 1.
                Oggetto e finalita' della convenzione
    1.    Al    fine    di   organizzare   e   gestire   il   sistema
dell'emergenza/urgenza  sanitaria  nel  rispetto  delle  linee  guida
indicate  nel  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliera  di  cui al successivo art. 2
convengono  in  conformita' dei principi, criteri e modalita' esposti
nella presente convenzione.
    2.  In  particolare  la  cooperazione  e  l'organizzazione devono
assicurare:
      a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
      b) l'adozione   di   identici   modelli   di  formazione  e  di
addestramento del personale coinvolto;
      c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
      d) la  verifica  di  tutti i dati relativi al Sistema sanitario
regionale dell'emergenza/urgenza;
      e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
      f) l'impiego   di   criteri   omogenei   per   l'accreditamento
dell'intero   sistema  di  verifica  e  revisione  delle  prestazioni
erogate,  secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 2.
Aziende sanitarie ed ospedaliera partecipanti a "Basilicata Soccorso"
    1.  In  conformita' all'individuazione della dimensione regionale
del  Sistema  Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza con un'unica
Centrale  Operativa a suo governo secondo quanto disposto dall'art. 1
della legge regionale .................. n. ..........., aderiscono e
sottoscrivono  la  presente convenzione le seguenti Aziende Sanitarie
ed Ospedaliera
    Azienda Ospedaliera "S. Carlo" di Potenza;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico;
di seguito elencate come Aziende partecipanti.
    2.   Con   l'approvazione  e  la  sottoscrizione  della  presente
convenzione  le aziende partecipanti istituiscono un organismo comune
per   la   gestione   del  Sistema  dell'emergenza/urgenza  sanitaria
denominato "Basilicata Soccorso".
                               Art. 3.
                   Responsabile del coordinamento
    1.  Le  aziende partecipanti danno atto che la Regione Basilicata
ha   individuato  nel  dipartimento  sicurezza  sociale  e  politiche
ambientali  il  responsabile del coordinamento per la costituzione di
"Basilicata  Soccorso.  Pertanto  detto  dipartimento  provvedera'  a
svolgere  tutte  le funzioni connesse con tale incarico sino a quando
"Basilicata Soccorso" non avra' provveduto a dotarsi di propri organi
e strutture.
                               Art. 4.
                      Durata della convenzione
    1. La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come
allegato A alla legge regionale ................  n. ........... Essa
ha  durata  trentennale  decorrente  dalla  sua  sottoscrizione ed e'
composta  di  ..............  articoli  che  costituiscono disciplina
delle  modalita'  di  cooperazione e non possono essere variati senza
preventiva corrispondente delibera della giunta regionale.
                               Art. 5.
                     Modifiche alla composizione
    1.  Possono  entrare  a  far parte di "Basilicata Soccorso" altre
aziende   sanitarie   ed   ospedaliere  che  dovessero  eventualmente
istituirsi  sul territorio regionale, a condizione che esse accettino
integralmente le norme della presente convenzione.
    2.  Cessano  di  far  parte  di  "Basilicata Soccorso" le aziende
sanitarie ed ospedaliera che siano eventualmente soppresse.
                               Art. 6.
                   Scopo di "Basilicata Soccorso"
    1.  "Basilicata  Soccorso" ha il compito di' gestire e coordinare
il  Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, quale entita'
organizzativa  complessa  di  integrazione  funzionale  fra strutture
ospedaliere   ed   extraospedaliere,   finalizzata  a  garantire  gli
interventi  di  soccorso  nei  confronti  di  malati o infortunati in
situazioni  di  urgenza  o  di emergenza secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive
modifiche   ed   integrazioni  sui  livelli  uniformi  di  assistenza
sanitaria.
                               Art. 7.
                         Funzioni aggiuntive
    1. "Basilicata Soccorso" potra' effettuare conformemente a quanto
previsto     dall'art. ..................    legge    regionale    n.
........... ,   servizi   attinenti  allo  scopo  per  cui  e'  stato
costituito  in  favore di altri enti pubblici e privati, su richiesta
degli stessi e previo pagamento di tariffe determinate.
                               Art. 8.
                    Sede di "Basilicata Soccorso"
    1.  "Basilicata Soccorso" ha sede legale nell'ambito territoriale
del comune di Potenza.
                               Art. 9.
          Forme di consultazione delle Aziende partecipanti
    1.  Entro  il  31 marzo  di ogni anno il dirigente di "Basilicata
Soccorso"  organizza  una  conferenza  dei  direttori  generali delle
aziende    sanitarie   partecipanti   per   svolgere   la   relazione
sull'andamento delle attivita' dell'anno precedente.
    2.  Analoga  conferenza  viene organizzata entro il 31 ottobre di
ogni  anno  dal  dirigente  di  "Basilicata Soccorso" per svolgere la
relazione sul programma di attivita' per l'anno successivo.
                              Art. 10.
                         Obblighi e garanzie
    1.  Entro  novanta giorni dalla firma della presente convenzione,
le aziende sanitarie sono tenute ad emanare avvisi pubblici riservati
al  personale  di  ruolo del Servizio sanitario regionale finalizzati
alla  selezione rispettivamente di personale medico, infermieristico,
tecnico   e   amministrativo   per  il  Sistema  sanitario  regionale
dell'emergenza/urgenza.
    2.  Il personale suddetto, selezionato in base ai criteri fissati
nell'art. 16   della   legge   regionale   .....................   n.
............,  deve  essere funzionalmente dedicato alle attivita' di
"Basilicata  Soccorso"  dalle  aziende  partecipanti e non puo' dalle
stesse essere utilizzato per altre attivita'.
    3.  Le aziende partecipanti, dopo l'effettuazione delle selezioni
secondo  quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della legge regionale
....................   n.  ............., e  aver  adottato  un  atto
ricognitivo   del  personale  messo  a  disposizione  di  "Basilicata
Soccorso", si impegnano a provvedere all'adeguamento della rispettiva
pianta organica.
    4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente
convenzione,   il   dipartimento   sicurezza   sociale   e  politiche
ambientali, quale responsabile del coordinamento, propone alla giunta
regionale   gli   atti   da  adottare  nei  confronti  delle  aziende
inadempienti.   La   giunta   regionale   puo'   provvedere,  in  via
sostitutiva,  previa diffida, anche mediante l'invio di commissari ad
acta.
                              Art. 11.
                              Personale
    1. Il capo del personale e' il dirigente di "Basilicata Soccorso"
che viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale,
su conforme deliberazione della medesima giunta, la quale ne fissa il
relativo   trattamento   economico   relativamente  alla  sola  parte
variabile   come   stabilito   dall'art.   8  della  legge  regionale
..................... n. ...........
    2.  Il  dirigente assegna il personale messo a disposizione dalle
aziende  partecipanti  e  funzionalmente  dedicato  alle attivita' di
"Basilicata  Soccorso" alla centrale operativa, ai punti territoriali
di soccorso e alle basi operative dell'elisoccorso.
    3. "Basilicata Soccorso" si puo' avvalere anche delle prestazioni
di  personale  comandato  in  servizio  presso  la Regione o le altre
amministrazioni locali nel rispetto delle norme vigenti.
                              Art. 12.
Livelli     minimi     per    il    Sistema    Sanitario    Regionale
                       dell'Emergenza/Urgenza
    1.  Nell'attuare gli interventi di propria competenza nell'ambito
del  Sistema  Sanitario  regionale  dell'emergenza/urgenza le Aziende
partecipanti  si  impegnano  ad  assicurare  i  livelli  uniformi  di
assistenza  cosi'  come disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica  24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a
rispettare  i  principi  della  legislazione  nazionale  e regionale,
nonche'  gli  obiettivi, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel
Piano sanitario nazionale e in quello regionale vigenti.
                              Art. 13.
                              Arbitrato
    1.   Le   Aziende   partecipanti   convengono  che  le  eventuali
controversie  tra  le  stesse  in  ordine  alle attivita' concernenti
l'organizzazione       del      Sistema      sanitario      regionale
dell'emergenza/urgenza,  ovvero  in  tema  di  interpretazione  della
presente  convenzione  verranno  risolte  da  un  collegio  arbitrale
composto da un membro nominato da ciascuna delle aziende in conflitto
e  da  un  presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal
presidente  del  tribunale  di  Potenza  su  istanza del dirigente di
"Basilicata  Soccorso". Qualora i membri del collegio risultassero in
numero  pari  verra'  nominato  un ulteriore componente con le stesse
modalita' previste per il presidente.
                              Art. 14.
                           Norma di rinvio
    1.   Per   quanto   non  espressamente  previsto  nella  presente
convenzione   si   applicano   le   norme   della   legge   regionale
.................... n. .............
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  convenzione  entrera'  in vigore subito dopo la
sottoscrizione da parte delle aziende sanitarie partecipanti.