Art. 2.
        Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 10/1981
 
  1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 10/1981,  dopo  le
parole   "nazionale   ed  internazionale"  sono  aggiunte  le  parole
",nonche' delle societa' per azioni appositamente costituite".