Art. 3. Modifica alla legge regionale n. 10/1981 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 10/1981 e' aggiunto il seguente: "Art 6-bis (Trasformazione degli enti fieristici). - 1. Gli enti fieristici di cui alla presente legge, nonche' le aziende speciali istituite da altri enti pubblici per lo svolgimento di attivita' fieristiche, possono trasformarsi in societa' per azioni, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Alle operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1 si applica l'art. 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.".