Art. 3.
              Modifica alla legge regionale n. 10/1981
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 10/1981  e'  aggiunto  il
seguente:
  "Art 6-bis (Trasformazione degli enti fieristici). - 1. Gli enti
 fieristici  di  cui alla presente legge, nonche' le aziende speciali
istituite da altri enti pubblici  per  lo  svolgimento  di  attivita'
fieristiche,  possono  trasformarsi in societa' per azioni, secondo i
principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della  legge  15  marzo
1997, n. 59.
  2.  Alle  operazioni connesse alla trasformazione di cui al comma 1
si applica l'art. 45, comma 25, della  legge  23  dicembre  1998,  n.
448.".