Art. 4. Norme contabili 1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, nonche' all'art. 10, comma 2, e all'art. 31, commi 5 e 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti a fronte delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a fronte di pari importo delle maggiori entrate accertate per l'anno medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 5 luglio 1999 ANTONIONE