Art. 4.
                           Norme contabili
 
  1.  Le  autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 15, comma 1, della
legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, nonche' all'art. 10, comma  2,
e  all'art.  31, commi 5 e 6, della legge regionale 12 febbraio 1998,
n. 3, limitatamente alle quote corrispondenti agli impegni assunti  a
fronte delle autorizzazioni stesse per l'anno 1998, sono confermate a
fronte  di  pari  importo delle maggiori entrate accertate per l'anno
medesimo sulla compartecipazione ai proventi dello Stato sul  gettito
della  quota  fiscale  dell'imposta  erariale  di consumo relativa ai
prodotti dei monopoli dei  tabacchi  consumati  nella  regione.    La
presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 23 novembre 1998.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 5 luglio 1999
                              ANTONIONE