Art. 2. Condizioni per l'assegnazione a sanatoria 1. L'assegnazione a sanatoria di cui all'art. 1 puo' avvenire a condizione: a) che l'occupazione dell'alloggio non sia stata effettuata con violenza a cose e/o persone o in violazione della legge penale; b) che l'occupazione dell'alloggio non sia avvenuta con sottrazione della disponibilita' dell'alloggio medesimo a danno di terzi legittimi assegnatari individuati; c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario; d) che sia stata comunque comunicata all'ente gestore la situazione dell'occupante anche ai fini della determinazione del corrispettivo per il godimento dell'alloggio. 2. La convivenza di cui al comma 1, lettera c), puo' essere dimostrata anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione. 3. Per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria, l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.