Art. 2.
              Condizioni per l'assegnazione a sanatoria
 
  1. L'assegnazione a sanatoria di cui all'art. 1 puo' avvenire a
 condizione:
   a)  che  l'occupazione  dell'alloggio non sia stata effettuata con
violenza a cose e/o persone o in violazione della legge penale;
   b)  che  l'occupazione  dell'alloggio   non   sia   avvenuta   con
sottrazione  della  disponibilita'  dell'alloggio medesimo a danno di
terzi legittimi assegnatari individuati;
   c) che sia conseguente a precedente ed ininterrotta convivenza, di
almeno due anni, con soggetto regolarmente assegnatario;
   d)  che  sia  stata  comunque  comunicata  all'ente   gestore   la
situazione  dell'occupante  anche  ai  fini  della determinazione del
corrispettivo per il godimento dell'alloggio.
  2. La convivenza di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  puo'  essere
dimostrata anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione.
  3.  Per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria,
l'ente gestore competente per territorio dispone, con  proprio  atto,
il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.