Art. 3.
     Integrazione dell'art. 61 della legge regionale n. 75/1982
    in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia
                            sovvenzionata
 
  1. All'art. 61, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, come
da  ultimo modificato dall'art. 67, comma 4, della legge regionale n.
13/1998, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
  "f-bis) abbia perso i requisiti che legittimano  il  soggiorno  sul
territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.".