Art. 3. Integrazione dell'art. 61 della legge regionale n. 75/1982 in materia di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata 1. All'art. 61, primo comma, della legge regionale n. 75/1982, come da ultimo modificato dall'art. 67, comma 4, della legge regionale n. 13/1998, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: "f-bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.".