Art. 4. Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 13/1998, in materia di anticipazione del fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia. 1. All'art. 70 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per l'applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralita' in scadenza.".