Art. 4.
  Modifica all'art. 70 della legge regionale n. 13/1998, in materia
di  anticipazione del fondo regionale di rotazione per interventi nel
settore dell'edilizia.
 
  1. All'art. 70 della legge regionale 9 novembre  1998,  n.  13,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  l'applicazione  dei  benefici  di  cui ai commi 1 e 2, si
provvede alla riliquidazione, con  decorrenza  dai  provvedimenti  di
liquidazione  definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza
restituzione delle  somme  e  con  anticipo  delle  semestralita'  in
scadenza.".