Art. 6. Modifica all'art. 78 della legge regionale n. 52/1991 in materia di autorizzazione edilizia 1. All'art. 78, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 82, comma 15, della legge regionale n. 13/1998, alla lettera c), dopo le parole "tecnico-edilizio" sono aggiunte le parole ",fatti salvi gli interventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 72, da realizzarsi all'interno delle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali che sono comunque soggetti a controllo tecnico-edilizio".