Art. 6.
        Modifica all'art. 78 della legge regionale n. 52/1991
                in materia di autorizzazione edilizia
 
  1. All'art. 78, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n.
52,  come  da  ultimo  modificato dall'art. 82, comma 15, della legge
regionale   n.   13/1998,   alla   lettera   c),   dopo   le   parole
"tecnico-edilizio"   sono   aggiunte  le  parole  ",fatti  salvi  gli
interventi di cui alla lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  72,  da
realizzarsi   all'interno  delle  zone  omogenee  A  degli  strumenti
urbanistici  comunali  che  sono  comunque   soggetti   a   controllo
tecnico-edilizio".