Art. 7. Personale degli Istituti autonomi per le case popolari 1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli istituti autonomi per le case popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuita', i contratti collettivi del comparto Regioni-Autonomie locali gia' applicati per il quadriennio 1994-1997. 2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 128, comma 6, della legge regionale n. 13/1998. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 5 luglio 1999 ANTONIONE