Art. 7.
       Personale degli Istituti autonomi per le case popolari
 
  1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli istituti
autonomi per le case popolari della Regione Friuli-Venezia Giulia, al
personale  dipendente  dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al
31  dicembre  1999,  senza  soluzione  di  continuita',  i  contratti
collettivi  del  comparto Regioni-Autonomie locali gia' applicati per
il quadriennio 1994-1997.
  2. Al personale di cui al  comma  1  sono  attribuiti  acconti  sui
futuri  miglioramenti  contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli
istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di  quelli
stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli enti
locali  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 128,
comma 6, della legge regionale n. 13/1998.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Trieste, 5 luglio 1999
                              ANTONIONE