(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', attraverso l'ampliamento della capacita' finanziaria ovvero l'emissione di prestiti obbligazionari, nonche' di sostenere l'occupazione e i settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di risorse collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione interviene, direttamente o indirettamente, con l'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge.