(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   Al   fine  di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  per  la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica  utilita',  attraverso
l'ampliamento  della  capacita'  finanziaria  ovvero  l'emissione  di
prestiti obbligazionari,  nonche'  di  sostenere  l'occupazione  e  i
settori produttivi nel Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo
di  risorse  collettive raccolte nel territorio regionale, la Regione
interviene, direttamente o indirettamente,  con  l'attivazione  degli
strumenti previsti dalla presente legge.