Art. 10.
                             Risoluzione
 
  1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del   soggetto   concedente  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario:
   a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri  accessori,  al
netto  degli  ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
   b) le penali e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da  sostenere  in
conseguenza della risoluzione;
   c)  un  indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata  sulla  base  del
piano economico-finanziario.
  2.  Le  somme  di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei  finanziatori  del  concessionario  e
sono   indisponibili  da  parte  di  quest'ultimo  fino  al  completo
soddisfacimento di detti crediti.
  3. L'efficacia della revoca della concessione  e'  sottoposta  alla
condizione  del  pagamento  da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi 1 e 2.