Art. 11.
                           S u b e n t r o
 
  1.  In  tutti  i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi  attribuibili   al   soggetto   concessionario,   i   soggetti
finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando,
entro  novanta  giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da
parte del concedente dell'intenzione di risolvere  il  rapporto,  una
societa' che subentri nella concessione al posto del concessionario e
che viene accettata dal concedente a condizione che:
   a)  la  societa'  designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
   b) l'inadempimento  del  concessionario  che  avrebbe  causato  la
risoluzione   cessi  entro  il  termine  di  centottanta  giorni  dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte del  concedente  ai
soggetti  finanziatori,  prorogabile  in caso di accordo tra le parti
citate.