Art. 12. Opere di iniziativa privata 1. L'amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a garantire redditivita' attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione regionale individua le opere in relazione alla funzionalita' delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione regionali, e puo' intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita' tecnica e finanziaria dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle specifiche competenze della finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.