Art. 12.
                     Opere di iniziativa privata
 
  1. L'amministrazione regionale favorisce la realizzazione di  opere
di  iniziativa  privata, di rilevante interesse generale in relazione
alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a
garantire redditivita' attraverso la remunerazione dei servizi  dalle
stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono
gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione regionale
individua le opere in relazione alla funzionalita'  delle  stesse  al
perseguimento   degli   obiettivi   inseriti   negli   strumenti   di
programmazione regionali, e puo'  intervenire  nella  predisposizione
degli  studi  di  fattibilita'  tecnica e finanziaria dei progetti ai
fini  della  loro  valutazione  da  parte  degli  investitori  e  dei
finanziatori,  anche  avvalendosi  delle  specifiche competenze della
finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a.