Art. 13.
                           G a r a n z i e
 
  1. Le operazioni di finanziamento per la copertura degli  oneri  di
realizzazione delle opere di cui all'art. 12 possono essere garantite
in   linea   capitale  dalla  Regione,  sulla  base  degli  studi  di
fattibilita' di cui all'art. 12, comma 2, fino ad un terzo del valore
delle opere da realizzare e comunque entro l'importo  massimo  di  30
miliardi e per un ammontare complessivo, per tutti gli interventi, di
lire 100 miliardi per l'anno 1999.
  2.  Gli  importi  massimi da garantire, complessivamente e per ogni
singolo intervento, saranno stabiliti, negli anni successivi al 1999,
con legge finanziaria.
  3. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, sono determinati annualmente le  priorita  per
la  concessione  delle  garanzie di cui al comma 1, nonche' i criteri
per la determinazione degli  importi  da  garantire  in  relazione  a
ciascun intervento.
  4.   Le  garanzie  di  cui  al  comma  1  sono  concesse  a  fronte
dell'applicazione,  prevista  negli  studi  di  fattibilita'  di  cui
all'art.  12, comma 2, di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza
per i servizi prestati nell'ambito dell'attivita' di  gestione  delle
opere di cui all'art.  12.