Art. 14. Prestiti obbligazionari 1. Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', l'amministrazione regionale e' autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni Ordinari Regionali, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. L'ammontare dei prestiti e' determinato con legge finanziaria. 3. La giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al comma 1, determinando le condizioni e le modalita' delle operazioni. 4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio del prestito, l'amministrazione regionale e' autorizzata a rilasciare all'Istituto Tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.