Art. 14.
                       Prestiti obbligazionari
 
  1.  Per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita',
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  contrarre  prestiti
obbligazionari  mediante  emissione  di  Buoni Ordinari Regionali, ai
sensi dell'art.  52 dello Statuto di autonomia, approvato  con  legge
costituzionale  31  gennaio 1963, n. 1, e dell'art. 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'art.  1,  comma
90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. L'ammontare dei prestiti e' determinato con legge finanziaria.
  3.  La giunta regionale delibera l'emissione dei prestiti di cui al
comma 1, determinando le condizioni e le modalita' delle operazioni.
  4. Al fine di garantire in ogni caso il pagamento del servizio  del
prestito,  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata a rilasciare
all'Istituto Tesoriere apposita delegazione  di  pagamento  a  valere
sulle  quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi
dell'art.  49  dello  statuto  di  autonomia,  approvato  con   legge
costituzionale  n.  1/1963,  cosi'  come sostituito dall'art. 1 della
legge 6 agosto 1984, n. 457, e  da  ultimo  modificato  dall'art.  1,
comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.