Art. 15.
                       Acquisizione di rating
 
  1.  Ai  fini  dell'emissione  dei  prestiti  obbligazionari  di cui
all'art.  14, l'amministrazione regionale e' autorizzata a richiedere
a societa' di rating di livello internazionale l'assegnazione di  uno
o piu' rating, in funzione delle caratteristiche di ciascun prestito.