Art. 16.
                      Incentivi all'occupazione
 
  1.  Al  fine  di  sviluppare l'occupazione mediante la creazione di
posti aggiuntivi di lavoro, la Regione, tramite  l'agenzia  regionale
per  l'impiego,  e' autorizzata a concedere contributi alle piccole e
medie imprese che effettuino assunzioni a tempo indeterminato,  anche
parttime, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da meno
di  24  mesi  o  di  soggetti  in  cerca di prima occupazione, con le
priorita', stabilite dal regolamento di cui al comma 7, per residenti
in Regione da almeno due anni.
  2. Ai fini di cui al comma  1  si  intendono  posti  aggiuntivi  di
lavoro quelli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
   a)  eccedono  l'incremento  annuale  medio  degli occupati a tempo
indeterminato nell'impresa nel triennio antecedente rispetto all'anno
di presentazione della domanda di contributo;
   b) determinano un aumento degli  occupati  a  tempo  indeterminato
nell'impresa  rispetto  al  numero  degli  stessi alla fine dell'anno
antecedente a quello di presentazione della domanda di contributo.
  3. Qualora l'impresa sia iscritta al registro delle imprese da meno
di tre anni, si tiene conto dell'incremento medio degli occupati  nel
periodo  antecedente rispetto all'anno di presentazione della domanda
di contributo, fermo restando quanto previsto dalla  lettera  b)  del
comma 2.
  4.  I  contributi  di  cui al comma 1 sono concessi entro il limite
massimo di lire dieci milioni per unita' lavorativa.
  5. I contributi sono revocati qualora i dipendenti  non  permangano
alle dipendenze dell'impresa per almeno diciotto mesi.
  6.  L'agenzia regionale per l'impiego e' autorizzata a concedere ed
erogare i contributi previsti dal comma 1 anche in via anticipata,  a
fronte  della  presentazione  di  domande  corredate  di fidejussione
bancaria o assicurativa, prestata ai sensi dell'art.  4  della  legge
regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
  7. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi e, in
particolare, i termini perentori per la presentazione delle domande e
della  documentazione  e  le ipotesi di revoca dei benefici concessi,
nonche' le modalita' di prestazione delle fidejussioni ed i contenuti
delle medesime sono disciplinati da apposito regolamento, adottato ai
sensi dell'art. 32, comma 1, lettera d),  della  legge  regionale  14
gennaio 1998, n. 1.
  8.  I  contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola
del de minimis.
  9. L'agenzia regionale per l'impiego e' autorizzata, anche ai sensi
dell'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 1/1998, ad  avvalersi
del proprio Tesoriere, o di altro soggetto esterno specializzato, per
l'escussione dei soggetti che hanno prestato fidejussione.