Art. 17.
             Interventi a sostegno dei rischi di impresa
 
  1.   L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad  erogare  un
finanziamento straordinario per l'anno 1999 ai consorzi garanzia fidi
tra piccole e medie imprese allo scopo di promuovere  la  nascita  di
gruppi   d'acquisto  di  polizze  per  assicurare  il  rischio  della
inesigibilita' dei crediti, nonche' allo scopo di abbattere il  costo
dei servizi assicurativi in parola.
  2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono subordinate alla stipula di
una  convenzione  tra  il  consorzio beneficiario e l'amministrazione
regionale. La convenzione contiene le direttive  dell'amministrazione
per  l'impiego  dei finanziamenti, nonche' l'obbligo per il consorzio
di una relazione annuale sull'impiego dei fondi.
  3. Per le finalita' di cui al  comma  1  sono  assegnate  lire  900
milioni  per  i consorzi di garanzia fidi tra imprese artigiane, lire
900 milioni per i consorzi garanzia  fidi  tra  imprese  industriali,
lire  200  milioni  per  i  consorzi garanzia fidi tra le imprese del
commercio, servizi e turismo.