Art. 18.
   Societa' per l'organizzazione di raccolte speciali di risparmio
 
  1. Al fine  di  orientare  l'impiego  del  risparmio  raccolto  nel
territorio  regionale  in investimenti che, tutelando l'interesse del
risparmiatore, possano intervenire  nel  finanziamento  dei  processi
produttivi  favorendo  anche  la  formazione  di  mezzi finanziari da
destinare alle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito
di  progetti  di  capitalizzazione,  l'amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  promuovere  forme  di  aggregazione tra banche, altri
intermediari finanziari e organismi  sindacali  di  categoria  aventi
sede  nel  territorio  regionale,  attraverso  la costituzione di una
societa'  di  capitali  preordinata  all'organizzazione  di  raccolte
speciali  di  risparmio da attivare attraverso lo strumento dei fondi
comuni di investimento.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nelle  more   della
costituzione  della  societa'  di  cui  al comma 1, l'amministrazione
regionale e' autorizzata a promuovere, mediante apposite  convenzioni
da  stipulare,  anche separatamente, con banche ed altri intermediari
finanziari aventi sede nel  territorio  regionale,  l'attivazione  di
raccolte  speciali  di  risparmio  attraverso  lo strumento dei fondi
comuni di investimento.
  3.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
soggetti  di  cui  al presente articolo l'utilizzo dello stemma della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai  fini  della  raccolta  del
risparmio per le finalita' di cui al comma 1.