Art. 2. Ambito operativo e strumenti di programmazione 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il piu' ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilita' di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali. 2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilita' atte a garantire redditivita' attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purche' direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici,gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonche' gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalita' delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. 5. Qualora i soggetti promotori di cui all'art. 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilita' tecnico-finanziaria, nonche' sull'utilita' pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.