Art. 2.
           Ambito operativo e strumenti di programmazione
 
  1.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  favorisce  il  piu'  ampio
coinvolgimento  nella  realizzazione  e  nella  gestione   di   opere
pubbliche  o  di  pubblica utilita' di soggetti pubblici o privati in
relazione  agli  aspetti  finanziari,  progettuali,  realizzativi   e
gestionali.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o
di  pubblica  utilita'  atte  a  garantire redditivita' attraverso la
remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da  realizzarsi  nel
territorio del Friuli-Venezia Giulia.
  3.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere
afferenti  a  progetti  di  carattere  interregionale,  nazionale  ed
internazionale,  purche'  direttamente  o  indirettamente al servizio
dell'utenza regionale.
  4. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia   Giulia,   gli   enti   pubblici,   compresi   quelli
economici,gli enti e le amministrazioni locali, le loro  associazioni
e  consorzi, nonche' gli altri organismi di diritto pubblico, situati
sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma  2  in
relazione  alla  funzionalita'  delle  stesse  al perseguimento degli
obiettivi inseriti negli strumenti di  programmazione,  al  fine  del
loro  inserimento  nel  programma  triennale  previsto  dalla vigente
normativa in materia di lavori pubblici.
  5. Qualora i  soggetti  promotori  di  cui  all'art.  5,  comma  3,
presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', non previste
nei  programmi  triennali, le amministrazioni possono inserirle negli
stessi, successivamente  ad  un'analisi  relativa  alla  fattibilita'
tecnico-finanziaria,  nonche'  sull'utilita' pubblica che deriverebbe
dalla loro realizzazione.