Art. 3. Studi di fattibilita' 1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche. 2. Per le finalita' di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale puo' intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita' tecnica e finanziaria dei progetti.