Art. 3.
                        Studi di fattibilita'
 
  1.  Lo  studio  di  fattibilita'  per  opere  di  costo complessivo
superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai
fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da  parte  delle
amministrazioni pubbliche.
  2.  Per le finalita' di cui all'art. 2, l'amministrazione regionale
puo' intervenire nella predisposizione degli  studi  di  fattibilita'
tecnica e finanziaria dei progetti.