Art. 4.
         Concessione per la realizzazione e per la gestione
              di opere pubbliche e di pubblica utilita'
 
  1.  Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui
all'art. 2, comma 4, possono procedere alla  realizzazione  di  opere
pubbliche  o  di pubblica utilita' suscettibili di gestione economica
mediante  contratti  di  concessione,  con   risorse   totalmente   o
parzialmente a carico dei soggetti concessionari.
  2.  Le  concessioni  di  cui  al comma 1 sono contratti conclusi in
forma   scritta   fra   un   imprenditore   e   una   amministrazione
aggiudicatrice  di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento,
la   progettazione   definitiva,   la   progettazione   esecutiva   e
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e di lavori ad
esse  strutturalmente  e  direttamente  collegati,  nonche'  la  loro
gestione funzionale ed economica. La controprestazione a  favore  del
concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
funzionalmente  e  di  sfruttare  economicamente   tutti   i   lavori
realizzati.
  3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e
fatto  salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella
sociale, puo' intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:
   a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati
o  predeterminati;  nel  qual  caso  il  soggetto   concedente   deve
assicurare   al   concessionario   il  perseguimento  dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche  mediante  un
prezzo,  stabilito in sede di gara, che comunque non puo' superare il
50 per cento dell'importo totale dei lavori; il  prezzo  puo'  essere
corrisposto  a  collaudo  effettuato  in un'unica rata o in piu' rate
annuali, costanti o variabili;
   b) con la previsione in capo al  concessionario  dell'obbligo  del
versamento  di  una  parte  dei  profitti  qualora gli introiti siano
elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalita' e termini
per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.
  4. La durata della concessione non puo' essere superiore  a  trenta
anni.   I  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che  determinano
l'equilibrio  economico-finanziario  degli   investimenti   e   della
connessa  gestione,  da  richiamare  nelle premesse del contratto, ne
costituiscono   parte    integrante.    Le    variazioni    apportate
dall'amministrazione  aggiudicatrice  a tali presupposti o condizioni
di base, nonche' norme legislative e regolamentari  che  stabiliscano
nuovi  meccanismi  tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle
attivita'  previste  nella  concessione,  qualora   determinino   una
modifica  dell'equilibrio  del  piano,  comportano  la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni
di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni,   e,   in   mancanza   della   predetta   revisione,  il
concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso  in  cui  le
variazioni  apportate  o  le  nuove  condizioni  introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la  revisione  del  piano  deve  essere
effettuata  a  vantaggio  del  concedente.  Nel  caso  di recesso del
concessionario  si  applicano  le  disposizioni  dell'art.   10.   Il
contratto  deve contenere il piano economico-finanziario di copertura
degli investimenti e deve  prevedere  la  specificazione  del  valore
residuo  al  netto  degli  ammortamenti  annuali, nonche' l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato  al  termine  della
concessione.
  5.  L'affidamento  delle  concessioni  di  costruzione  e  gestione
avviene mediante licitazione privata,  ponendo  a  base  di  gara  un
progetto   preliminare   corredato   degli  elaborati  relativi  alle
preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.
  6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate  con
il  criterio  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo
in  considerazione  i  seguenti  elementi  variabili   in   relazione
all'opera da realizzare:
   a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);
   b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
   c) il tempo di esecuzione dei lavori;
   d) il rendimento;
   e) la durata della concessione;
   f)   le   modalita'  di  gestione,  il  livello  e  i  criteri  di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
   g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
   h) ulteriori elementi individuati in base al  tipo  di  lavoro  da
realizzare.
  7.  I  lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del
progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
  8. Alle licitazioni private per  l'affidamento  di  concessioni  di
costruzione  e  gestione  sono  invitati  i  soggetti  richiedenti in
possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
  9.   Per   importi   inferiori   alla   soglia   comunitaria,    le
amministrazioni  aggiudicatrici  applicano  le disposizioni dell'art.
44, commi 2 e 3, della  legge  regionale  9  novembre  1998,  n.  13,
limitando  a  un  minimo  di  3  e  a  un massimo di 10 il numero dei
concorrenti.
  10. I  capitolati  speciali  d'appalto  e  il  bando  di  gara  per
l'affidamento  in  concessione  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita' indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili  da
considerare, di cui al comma 6.