Art. 6.
      Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali
                 del promotore e del concessionario
 
  1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma  1,  non  provvedano
con  proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che
la Regione provvedera' ad emanare, previo  parere  della  commissione
consiliare  competente,  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, vengono individuati in capo al promotore  e  al
concessionario i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativa,
finanziaria e di gestione:
   a)  fatturato  medio  relativo  alle attivita' svolte negli ultimi
cinque anni antecedenti alla  presentazione  della  proposta  o  alla
pubblicazione   del   bando   non   inferiore  al  cinque  per  cento
dell'investimento previsto per l'intervento;
   b)   capitale   sociale   non   inferiore    ad    un    ventesimo
dell'investimento previsto per l'intervento;
   c)  svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello
previsto dall'intervento per un importo medio  riferito  ai  migliori
cinque  anni,  non  inferiore  al  cinque per cento dell'investimento
previsto per l'intervento;
   d) svolgimento negli ultimi  dieci  anni  di  almeno  un  servizio
affine  a  quello  previsto  dall'intervento  per  un  importo  medio
riferito ai migliori cinque anni, pari ad almeno  il  due  per  cento
dell'investimento previsto dall'intervento.
  2.  Qualora  il  candidato  alla  concessione  o il promotore siano
costituiti da un  raggruppamento  temporaneo  di  soggetti  o  da  un
consorzio,  i  requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono
essere posseduti dalla mandataria o da un impresa  consorziata  nella
misura  minima  del  quaranta  per  cento; la restante percentuale e'
posseduta cumulativamente dalla  mandataria  o  dalle  altre  imprese
consorziate.