Art. 6. Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali del promotore e del concessionario 1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, non provvedano con proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che la Regione provvedera' ad emanare, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati in capo al promotore e al concessionario i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativa, finanziaria e di gestione: a) fatturato medio relativo alle attivita' svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione della proposta o alla pubblicazione del bando non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento; c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 2. Qualora il candidato alla concessione o il promotore siano costituiti da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da un impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento; la restante percentuale e' posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate.