Art. 7.
                     Valutazione delle proposte
 
  1.   Entro   il   31   ottobre  di  ogni  anno  le  amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 4, comma 1, valutano  la  fattibilita'
delle  proposte  presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
ed   ambientale,   nonche'   della   qualita'   progettuale,    della
funzionalita',  della  fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al
pubblico, del rendimento, del costo di gestione  e  di  manutenzione,
della  durata  della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori
della concessione, delle tariffe da applicare, della  metodologia  di
aggiornamento  delle  stesse,  del valore economico e finanziario del
piano  e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione,   verificano
l'assenza  di  elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate
le proposte stesse, anche comparativamente, la loro compatibilita' in
relazione  alle  priorita'  individuate  dai  propri   strumenti   di
programmazione.