Art. 7. Valutazione delle proposte 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 4, comma 1, valutano la fattibilita' delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, la loro compatibilita' in relazione alle priorita' individuate dai propri strumenti di programmazione.