Art. 8.
                        Indizione della gara
 
  1.   Entro   il   31  dicembre  di  ogni  anno  le  amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 4, comma 1, in attuazione  dei  propri
strumenti  programmatori  ed al fine di aggiudicare la concessione di
cui all'art. 4, procedono, per ogni proposta individuata:
   a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della  licitazione
privata  di  cui  all'art.  4,  comma  5,  e il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ponendo a base di gara  il  progetto
preliminare  presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla
base delle determinazioni delle  amministrazioni  stesse,  nonche'  i
valori  degli  elementi  necessari per la determinazione dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa  nelle  misure  previste  dal  piano
economico-finanziario presentato dal promotore;
   b)  ad  aggiudicare,  in  deroga  all'art.  4,  commi da 5 e 9, la
concessione mediante una  procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il
promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara  di  cui  alla  lettera  a);  nel  caso  in  cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il
promotore e questo unico soggetto.
  2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per
lo  stesso  qualora  non  vi  siano  altre  offerte  nella gara ed e'
garantita da una cauzione pari al  2  per  cento  dell'importo  delle
opere  e  da  una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'art.
5, comma 1, lettera i), da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
  3. I partecipanti alla gara, oltre alla  cauzione  pari  al  2  per
cento   dell'importo  delle  opere,  versano,  mediante  fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal  bando  in
misura pari all'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera i).
  4.    Il    promotore   dell'opera   ha   diritto   di   prelazione
sull'affidamento   della   concessione   alle    stesse    condizioni
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa presentata in gara.
  5.  In  caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma
4, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma
pari agli onorari  e  alle  spese  sostenute  per  la  redazione  del
progetto  definitivo  e  gli eventuali diritti sulle opere d'ingegno,
dedotto l'importo di cui al comma 9.
  6.  La  decisione  del  promotore  di  esercitare  il  diritto   di
prelazione  deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice
e all'eventuale concorrente risultato miglior offerente, entro  venti
giorni  dalla  data del verbale di gara. Decorso il suddetto termine,
l'amministrazione    aggiudicatrice    procede     all'aggiudicazione
definitiva della concessione.
  7.  In  caso  di  mancato  esercizio  del  diritto di prelazione il
soggetto, promotore dell'opera ha diritto al  pagamento  dell'importo
di  cui  all'art.  5, comma 1, lettera i), a titolo di rimborso delle
spese sostenute per la redazione della proposta e per la rinuncia  ai
diritti   sulle   opere   di  ingegno.  Il  pagamento  e'  effettuato
dall'amministrazione   prelevando   tale   importo   dalla   cauzione
presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
  8.  Nel  caso  in  cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un  congruo
termine  fissato  dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore  della  proposta  ha  diritto  al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'art. 5, comma 1, lettera
i).  Il  pagamento  e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando  tale  importo  dalla  cauzione   versata   dal   soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
  9.  Nel  caso  in  cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e'  tenuto
a  versare  all'altro  soggetto,  ovvero  agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui
all'art. 5, comma 1, lettera i).  Qualora  alla  procedura  negoziata
abbiano  partecipato  due  soggetti,  oltre al promotore, la somma va
ripartita nella misura del 60 per cento al migliore  offerente  nella
gara  e  del  40  per  cento  al  secondo  offerente. Il pagamento e'
effettuato  dall'amministrazione   aggiudicatrice   prelevando   tale
imposto dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma
3.
  10.  I  soggetti  aggiudicatari della concessione appaltano a terzi
una percentuale minima del 30 per  cento  dei  lavori  oggetto  della
concessione.