Art. 9. Societa' di progetto 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilita' di cui all'art. 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario. 2. Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una societa' per azioni, del collegio sindacale della stessa deve far parte un rappresentante, nominato dai soggetti di cui all'art. 2, comma 4. 3. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 8, comma 10.