Art. 9.
                        Societa' di progetto
 
  1.  Il  bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilita' di
cui all'art. 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la
facolta',  dopo  l'aggiudicazione,  di  costituire  una  societa'  di
progetto  in  forma  di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
limitata, anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l'ammontare
minimo  del  capitale  sociale della societa'. In caso di concorrente
costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'  indicata  la  quota  di
partecipazione  al  capitale sociale di ciascun soggetto. La societa'
cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando  nel  rapporto
di  concessione all'aggiudicatario senza necessita' di approvazione o
autorizzazione.  Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
Il bando di gara puo', altresi', prevedere che la costituzione  della
societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.
  2.  Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una
societa' per azioni, del collegio sindacale  della  stessa  deve  far
parte  un  rappresentante,  nominato dai soggetti di cui all'art.  2,
comma 4.
  3. I lavori da eseguire e i servizi  da  prestare  da  parte  delle
societa'  disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati
in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle  suddette
societa'  ai  propri  soci,  sempre  che  essi  siano in possesso dei
requisiti  previsti  dalla   presente   legge.   Restano   ferme   le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 10.