(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
                           14 luglio 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5, della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica  amministrazione  e per la semplificazione amministrativa) e
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  (conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  capo  I  della legge n. 59/1997),
definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli
enti  locali  delle  funzioni  amministrative in materia di ambiente,
bilancio  idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il
riparto,  fra  la  Regione  e  gli  enti  locali,  delle  funzioni ed
attivita':
      a) secondo   i   principi   di  sussidiarieta',  efficienza  ed
economicita';
      b) secondo   criteri  di  completezza  e  omogeneita'  evitando
competenze concorrenti e duplicazione di uffici;
      c) individuando   modalita'   di   esercizio   che   rispettino
l'autonomia    organizzativa    degli    enti   e   assegnino   piena
responsabilita'  in  ordine  alle  attivita'  espletate  mediante  il
conferimento  dei  compiti  connessi, strumentali e complementari, in
modo  da  identificare  in  capo  ad  unico soggetto le competenze di
ciascun servizio o attivita' amministrativa;
      d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle
funzioni da parte della pubblica amministrazione.
    2.  I  criteri  e  i  principi  del presente titolo costituiscono
criterio di interpretazione delle disposizioni della presente legge.
    3.  La  disciplina  della protezione e osservazione dell'ambiente
marino  e  costiero,  della  difesa della costa e dei ripascimenti e'
contenuta   nella   legge   regionale   di  recepimento  del  decreto
legislativo   n.   112/1998   in   materia  di  difesa  della  costa,
ripascimento  degli  arenili, protezione e osservazione dell'ambiente
marino   e  costiero,  demanio  marittimo  e  porti  e  quella  della
valutazione  di  impatto ambientale nella legge regionale 30 dicembre
1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).