Art. 10. Compiti generali di rilievo regionale 1. Sono di competenza della regione: a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualita' e sicurezza e con l'unione europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore; b) la formazione e l'approvazione dell'agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione; c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato; d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformita' ai.principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della direttiva n. 90/313 concernente la liberta' di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'art. 69, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998; e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate; f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonche' la promozione di tecnologie pulite; g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale; h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonche' gli indirizzi per il ripristino ambientale; i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale. 2. La Regione svolge anche attivita' connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale. 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la regione: a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'art. 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico; b) puo' affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalita' della stessa. 4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.