Art. 10.
                Compiti generali di rilievo regionale
    1. Sono di competenza della regione:
      a) la  concertazione  con  lo Stato degli indirizzi generali in
materia  ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualita' e
sicurezza  e  con l'unione europea in relazione alla attuazione delle
politiche comunitarie di settore;
      b) la formazione e l'approvazione dell'agenda 21 regionale e il
coordinamento della sua attuazione;
      c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse
non riservate allo Stato;
      d) la   relazione  generale  sullo  stato  dell'ambiente  e  la
divulgazione  dei  dati  in conformita' ai.principi di cui al decreto
legislativo  24 febbraio  1997  n.  39 (attuazione della direttiva n.
90/313 concernente la liberta' di accesso in materia di ambiente) nei
limiti  di  quanto  previsto  dall'art.  69,  comma 1, lettera c) del
decreto legislativo n. 112/1998;
      e) l'approvazione  di  piani e programmi di intervento di regia
regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;
      f) la  promozione  della  caratterizzazione naturalistica delle
scelte  progettuali,  tecnologiche  e  di ingegneria del territorio e
dell'ambiente, nonche' la promozione di tecnologie pulite;
      g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione
e informazione ambientale;
      h) l'individuazione  delle  aree  ad  elevato  rischio di crisi
ambientale  e  delle  misure  urgenti  per rimuovere le situazioni di
rischio, nonche' gli indirizzi per il ripristino ambientale;
      i) i  provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno
ambientale.
    2.  La  Regione  svolge  anche attivita' connesse alla protezione
dell'ambiente  marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze
in materia di tutela ambientale.
    3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la regione:
      a) si  avvale  dell'ARPAL, ai sensi dell'art. 6, quale supporto
tecnico,  cui  affidare  incarichi  per  l'effettuazione di ricerche,
predisposizione  o  istruttoria  di  progetti e di servizi utili alle
azioni  regionali  di  politica  ambientale  anche  sotto  il profilo
energetico;
      b) puo'   affidare  incarichi  alla  FILSE  conformemente  alle
finalita' della stessa.
    4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche
ambientali   nelle   azioni   conseguenti   alle  linee  guida  della
pianificazione  ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure
di concertazione.