Art. 100. Consorzi idraulici esistenti 1. I consorzi idraulici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, comunicano alla provincia competente, ai fini di un riordino ai sensi delle norme in materia di difesa del suolo e per gli effetti della presente legge, gli estremi dell'atto costitutivo del consorzio, nonche' lo statuto. 2. Qualora il consorzio, sia con i ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia con l'inosservanza delle norme vigenti e del proprio statuto comprometta il fine per il quale e' stato costituito, la provincia provvede al suo scioglimento, disponendo ai sensi dell'art. 9 l'effettuazione degli atti e degli interventi necessari, anche tramite un commissario ad acta. 3. Qualora le opere idrauliche di cui al regio decreto n. 523/1904, ricadano nel territorio di consorzi di bonifica, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere puo' provvedere il consorzio di bonifica, previo parere favorevole della provincia, su richiesta dei soggetti tenuti all'effettuazione degli stessi. 4. La programmazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 3, e' effettuata in attuazione del piano di bacino.