Art. 100.
                    Consorzi idraulici esistenti
    1.  I consorzi idraulici esistenti alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  entro  tre  mesi dalla sua pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale,  comunicano alla provincia competente, ai fini
di  un riordino ai sensi delle norme in materia di difesa del suolo e
per   gli   effetti  della  presente  legge,  gli  estremi  dell'atto
costitutivo del consorzio, nonche' lo statuto.
    2.  Qualora  il  consorzio, sia con i ritardi nell'esecuzione dei
lavori,  sia  con  l'inosservanza  delle  norme vigenti e del proprio
statuto  comprometta  il  fine  per  il quale e' stato costituito, la
provincia   provvede   al   suo  scioglimento,  disponendo  ai  sensi
dell'art. 9  l'effettuazione degli atti e degli interventi necessari,
anche tramite un commissario ad acta.
    3.  Qualora  le  opere  idrauliche  di  cui  al  regio decreto n.
523/1904,  ricadano  nel  territorio  di  consorzi  di bonifica, alla
progettazione,  realizzazione  e gestione delle opere puo' provvedere
il  consorzio  di bonifica, previo parere favorevole della provincia,
su richiesta dei soggetti tenuti all'effettuazione degli stessi.
    4.  La  programmazione  e  la realizzazione delle opere di cui al
comma 3, e' effettuata in attuazione del piano di bacino.