Art. 101.
                             C a n o n i
    1.  I canoni demaniali e le spese relative all'istruttoria per il
rilascio  delle  concessioni  e  autorizzazioni  di cui alla presente
legge sono determinati dalla provincia.
    2.  Gli  aggiornamenti  sono  effettuati dalla provincia ogni tre
anni,  sulla  base  dell'"Indice  nazionale  generale  dei  prezzi al
consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati" determinato a cura
dell'ISTAT, prendendo come mese di riferimento il mese di gennaio.
    3.  Gli  introiti  derivanti  dalle  concessioni  demaniali  sono
imputati  agli  enti  competenti al rilascio delle stesse e destinati
alla   tutela   delle  risorge  idriche  e  all'assetto  idraulico  e
idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.
    4.  Nella  programmazione  dei  finanziamenti  della  Regione  in
materia   di   difesa  del  suolo  si  tiene  conto,  ai  fini  della
perequazione  tra le diverse province, degli introiti di cui al comma
3.