Art. 101. C a n o n i 1. I canoni demaniali e le spese relative all'istruttoria per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui alla presente legge sono determinati dalla provincia. 2. Gli aggiornamenti sono effettuati dalla provincia ogni tre anni, sulla base dell'"Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" determinato a cura dell'ISTAT, prendendo come mese di riferimento il mese di gennaio. 3. Gli introiti derivanti dalle concessioni demaniali sono imputati agli enti competenti al rilascio delle stesse e destinati alla tutela delle risorge idriche e all'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino. 4. Nella programmazione dei finanziamenti della Regione in materia di difesa del suolo si tiene conto, ai fini della perequazione tra le diverse province, degli introiti di cui al comma 3.