Art. 102. Bilancio idrico 1. Il bilancio idrico assicura l'equilibrio tra la disponibilita' delle risorse e i fabbisogni per usi diversi, nonche' costituisce la base per la valutazione delle portate da prelevare dai corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 36/1994. 2. Per i fini di cui al comma 1, l'autorita' di bacino adotta le misure per la pianificazione dell'economia idrica, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, sulla base delle direttive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996. 3. Il rilascio delle concessioni a derivare acqua, e' subordinato alla verifica della compatibilita' del prelievo con il bilancio idrico della risorsa, fatto comunque salvo il minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, nonche' nei termini stabiliti dall'art. 12-bis del regio decreto n. 1775/1933.