Art. 102.
                           Bilancio idrico
    1. Il bilancio idrico assicura l'equilibrio tra la disponibilita'
delle  risorse e i fabbisogni per usi diversi, nonche' costituisce la
base  per  la valutazione delle portate da prelevare dai corpi idrici
superficiali  e  sotterranei ai sensi del regio decreto n. 1775/1933,
nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2
della legge n. 36/1994.
    2.  Per i fini di cui al comma 1, l'autorita' di bacino adotta le
misure  per la pianificazione dell'economia idrica, in funzione degli
usi  cui sono destinate le risorse, sulla base delle direttive di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.
    3. Il rilascio delle concessioni a derivare acqua, e' subordinato
alla  verifica  della  compatibilita'  del  prelievo  con il bilancio
idrico  della  risorsa,  fatto  comunque  salvo  il  minimo  deflusso
costante  vitale da assicurare nei corsi d'acqua, nonche' nei termini
stabiliti dall'art. 12-bis del regio decreto n. 1775/1933.