Art. 103.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  nell'ambito  delle  proprie  funzioni  in  campo
energetico stabilite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 112/1998
e  in  armonia con la politica energetica dell'Unione Europea e degli
accordi  di  Kyoto,  promuove  e  sviluppa in forma coordinata con lo
Stato e gli enti locali, azioni ed iniziative volte a conseguire:
      a) l'uso razionale dell'energia;
      b) il risparmio energetico;
      c) la  riduzione  dei  gas  serra  mediante la valorizzazione e
l'incentivazione  dell'utilizzo  delle  fonti rinnovabili e pulite di
energia.
    2.  Per  il  conseguimento delle finalita' e lo svolgimento delle
azioni e competenze di cui al comma 1 la Regione puo' avvalersi della
FI.L.S.E.   S.p.a.   e   delle   sue   partecipate  e  richiedere  la
collaborazione  dell'Universita',  dell'ENEA,  del  CNR,  nonche'  di
istituti  di ricerca e di imprese industriali che operano nei diversi
campi dell'energia.
    3.  La Regione affida alla FI.L.S.E. S.p.a., ai sensi della legge
regionale  21 gennaio  1998,  n.  3, (conferimento agli enti locali e
disciplina  generale  dei  compiti  e  delle  funzioni amministrative
conferiti  alla  Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
nel  settore  "Sviluppo  economico  e  attivita'  produttive" e nelle
materie  "Istruzione  scolastica"  e  "Formazione professionale"), il
progetto  di  trasformazione,  nella  forma  di societa' di capitali,
della "Agenzia regionale per l'energia della Liguria", promuovendo la
partecipazione  alla  stessa  di  enti  pubblici  e di altri soggetti
dotati di specifiche competenze in materia di energia.
    4.  L'"Agenzia regionale per l'energia della Liguria" costituisce
la  struttura  tecnica  di  servizio  della  Regione  nel campo delle
politiche energetiche e dello sviluppo sostenibile e opera sulla base
di  apposite  convenzioni,  anche di durata pluriennale, oltre che su
specifici incarichi affidati.