Art. 103. F i n a l i t a' 1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni in campo energetico stabilite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 112/1998 e in armonia con la politica energetica dell'Unione Europea e degli accordi di Kyoto, promuove e sviluppa in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, azioni ed iniziative volte a conseguire: a) l'uso razionale dell'energia; b) il risparmio energetico; c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e l'incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e pulite di energia. 2. Per il conseguimento delle finalita' e lo svolgimento delle azioni e competenze di cui al comma 1 la Regione puo' avvalersi della FI.L.S.E. S.p.a. e delle sue partecipate e richiedere la collaborazione dell'Universita', dell'ENEA, del CNR, nonche' di istituti di ricerca e di imprese industriali che operano nei diversi campi dell'energia. 3. La Regione affida alla FI.L.S.E. S.p.a., ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, (conferimento agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nel settore "Sviluppo economico e attivita' produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale"), il progetto di trasformazione, nella forma di societa' di capitali, della "Agenzia regionale per l'energia della Liguria", promuovendo la partecipazione alla stessa di enti pubblici e di altri soggetti dotati di specifiche competenze in materia di energia. 4. L'"Agenzia regionale per l'energia della Liguria" costituisce la struttura tecnica di servizio della Regione nel campo delle politiche energetiche e dello sviluppo sostenibile e opera sulla base di apposite convenzioni, anche di durata pluriennale, oltre che su specifici incarichi affidati.