Art. 104.
                      Competenze della Regione
    1. E' competenza della Regione:
      a) l'approvazione  del  piano energetico regionale e l'adozione
degli atti di indirizzo e coordinamento per la sua attuazione;
      b) l'attuazione  del  piano energetico regionale in riferimento
anche  ai contributi e incentivi previsti dalla legge 9 gennaio 1991,
n.  10,  (norme  per  l'attuazione  del Piano energetico nazionale in
materia  di  uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
      c) la  promozione delle iniziative, l'approvazione dei progetti
e  la  concessione  dei  finanziamenti ai sensi della legge regionale
8 novembre 1996, n. 48, (interventi regionali nel campo delle energie
alternative e del risparmio energetico);
      d) l'assistenza  e  il  coordinamento  degli  enti  locali  per
l'attivita'  di  formazione  e  informazione previste dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 agosto  1993,  n. 412, (regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma
4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10);
      e) la  promozione  dell'utilizzo  delle fonti rinnovabili nelle
attivita'  produttive,  economiche  e  urbane  e l'organizzazione dei
relativi  processi in funzione del risparmio energetico anche tramite
il  coordinamento  con  gli  strumenti di pianificazione ambientale e
territoriale;
      f) la  definizione  delle  linee  guida  per  la certificazione
energetica  degli edifici, di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991,
nell'ambito   della  funzione  di  indirizzo  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 8 della legge n. 59/1997;
      g) i  criteri  per  la  localizzazione  delle  aree idonee alla
realizzazione  di  impianti e di reti di teleriscaldamento, nonche' i
limiti  ed i criteri in base ai quali le amministrazioni dello Stato,
le  Aziende  autonome,  gli  enti  pubblici nazionali o locali devono
privilegiare   il   ricorso   all'allaccio  qualora  propri  immobili
rientrino in tali aree;
      h) l'invio   al  Ministero  dell'industria  delle  informazioni
previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.