Art. 105. Competenze delle province 1. Sono competenza della provincia: a) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli enti locali; b) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del piano energetico regionale; c) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle aree non idonee alla derivazione di acqua ad uso di produzione di energia; e) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche per gli impianti produttivi; f) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma; g) le funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia secondo le indicazioni fornite dal piano energetico regionale.