Art. 105.
                      Competenze delle province
    1. Sono competenza della provincia:
      a)  tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della
presente legge e non attribuite agli enti locali;
      b) la  redazione e l'adozione di programmi di intervento per la
promozione  delle  fonti  rinnovabili  e del risparmio energetico, in
attuazione del piano energetico regionale;
      c) l'individuazione   delle   aree,   nell'ambito   del   piano
territoriale  di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione
di impianti e reti di teleriscaldamento;
      d) l'individuazione  delle  aree non idonee alla derivazione di
acqua ad uso di produzione di energia;
      e) il   controllo  sul  rendimento  energetico  degli  impianti
termici  per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  412/1993,  coordinato  con il
controllo delle emissioni atmosferiche per gli impianti produttivi;
      f) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di
idrocarburi in terraferma;
      g) le  funzioni  in  materia di controllo e di uso razionale di
energia   secondo   le   indicazioni  fornite  dal  piano  energetico
regionale.