Art. 107.
                     Piano energetico regionale
    1.  Il  piano  energetico regionale e' lo strumento di attuazione
della  politica  energetica  regionale con il quale si perseguono gli
obiettivi di cui all'art. 103, comma 1.
    2. Il piano e' articolato in tre parti:
      a) il  quadro  conoscitivo  che contiene l'indicazione di tutti
gli   elementi  economici,  fisici,  tecnici  che  influiscono  sulla
formazione del piano;
      b) il  piano  di  indirizzo che individua sulla base del quadro
conoscitivo  gli  obiettivi  e  le  scelte,  nonche'  le  azioni e le
direttive per l'attuazione degli obiettivi;
      c) il  piano  finanziario  che detta criteri e priorita' per il
finanziamento   delle   azioni  e  delle  tipologie  di  progetti  ed
interventi previsti nel Piano energetico regionale.
    3.  Il  piano  ed  i  suoi  aggiornamenti  sono  approvati con le
modalita' di cui all'art. 12.