Art. 107. Piano energetico regionale 1. Il piano energetico regionale e' lo strumento di attuazione della politica energetica regionale con il quale si perseguono gli obiettivi di cui all'art. 103, comma 1. 2. Il piano e' articolato in tre parti: a) il quadro conoscitivo che contiene l'indicazione di tutti gli elementi economici, fisici, tecnici che influiscono sulla formazione del piano; b) il piano di indirizzo che individua sulla base del quadro conoscitivo gli obiettivi e le scelte, nonche' le azioni e le direttive per l'attuazione degli obiettivi; c) il piano finanziario che detta criteri e priorita' per il finanziamento delle azioni e delle tipologie di progetti ed interventi previsti nel Piano energetico regionale. 3. Il piano ed i suoi aggiornamenti sono approvati con le modalita' di cui all'art. 12.