Art. 109. Finanziamento 1. Alle esigenze di spesa relative alle disposizioni del presente titolo si provvede sino ad esaurimento con i fondi di cui alla legge regionale n. 48/1996. Successivamente si provvede con i finanziamenti destinati al piano energetico regionale anche ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto legislativo n. 112/1998. 2. La giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri e alle priorita' individuati dal piano energetico regionale, stabilendo i requisiti di ammissibilita' e le modalita' di finanziamento degli interventi. 3. Sino alla approvazione del piano energetico regionale la giunta regionale segue le procedure di cui alla legge regionale n. 48/1996.