Art. 109.
                            Finanziamento
    1. Alle esigenze di spesa relative alle disposizioni del presente
titolo  si provvede sino ad esaurimento con i fondi di cui alla legge
regionale n. 48/1996. Successivamente si provvede con i finanziamenti
destinati  al piano energetico regionale anche ai sensi dell'art. 30,
comma 4 del decreto legislativo n. 112/1998.
    2. La giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi
di cui al comma 1 in base ai criteri e alle priorita' individuati dal
piano  energetico regionale, stabilendo i requisiti di ammissibilita'
e le modalita' di finanziamento degli interventi.
    3.  Sino  alla  approvazione  del  piano  energetico regionale la
giunta  regionale  segue  le procedure di cui alla legge regionale n.
48/1996.