Art. 11. Agenda 21 1. La Regione, ai fini di provvedere alla tutela e valorizzazione del sistema ambiente, adotta quale principio ispiratore delle proprie politiche quello dello sviluppo sostenibile inteso come evoluzione di un sistema socio economico attraverso un utilizzo delle risorse equo nei confronti delle generazioni presenti e future. 2. L'agenda 21, che ha i contenuti di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, costituisce il piano regionale dell'ambiente e: a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell'interdisciplinarieta' e della partecipazione; b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile attraverso la definizione di indirizzi; c) fissa gli obiettivi, le strategie e le priorita' della pianificazione ambientale ed energetica e costituisce l'aggiornamento del progetto ambiente di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla societa' regionale per l'ambiente); d) coordina gli interventi ambientali della Regione e degli enti locali e promuove la realizzazione di agende 21 locali; e) definisce i criteri per la individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; f) individua, per i diversi comparti ambientali, gli obiettivi da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica, definisce una specifica strategia di sostenibilita' e determina gli strumenti. 3. I piani dei singoli comparti ambientali ed il piano energetico qualora approvati prima della definizione dell'agenda 21 sono, ove del caso, dalla stessa modificati e coordinati con i suoi obiettivi e le strategie.