Art. 11.
                              Agenda 21
    1. La Regione, ai fini di provvedere alla tutela e valorizzazione
del sistema ambiente, adotta quale principio ispiratore delle proprie
politiche quello dello sviluppo sostenibile inteso come evoluzione di
un  sistema socio economico attraverso un utilizzo delle risorse equo
nei confronti delle generazioni presenti e future.
    2.  L'agenda  21,  che  ha i contenuti di cui all'art. 8, comma 2
della  legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 (norme sulle procedure di
programmazione)  e  successive  modificazioni,  costituisce  il piano
regionale dell'ambiente e:
      a) armonizza  le  politiche regionali dei diversi settori verso
lo       sviluppo      sostenibile      attraverso      i      metodi
dell'interdisciplinarieta' e della partecipazione;
      b) raccoglie  gli  obiettivi  e  le strategie di sviluppo della
Regione  e  li  orienta  al fine di dare attuazione ai principi dello
sviluppo sostenibile attraverso la definizione di indirizzi;
      c) fissa  gli  obiettivi,  le  strategie  e  le priorita' della
pianificazione ambientale ed energetica e costituisce l'aggiornamento
del  progetto ambiente di cui alla legge regionale 11 settembre 1991,
n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla societa' regionale per
l'ambiente);
      d) coordina  gli  interventi  ambientali  della Regione e degli
enti locali e promuove la realizzazione di agende 21 locali;
      e) definisce  i  criteri  per  la  individuazione delle aree ad
elevato rischio di crisi ambientale;
      f) individua,  per i diversi comparti ambientali, gli obiettivi
da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di
verifica,  definisce  una  specifica  strategia  di  sostenibilita' e
determina gli strumenti.
    3. I piani dei singoli comparti ambientali ed il piano energetico
qualora  approvati  prima  della definizione dell'agenda 21 sono, ove
del caso, dalla stessa modificati e coordinati con i suoi obiettivi e
le strategie.