Art. 110. Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione 1. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate, nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potesta' della Regione di provvedere con legge di organizzazione e di spesa. 2. La decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, e' conseguente all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie organizzative e strumentali e, con riferimento alle funzioni di cui al capo VII, titolo II, alla stipula dell'accordo di programma previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998. 3. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni. 4. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli alla formalizzazione dei relativi trasferimenti. 5. La Regione provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino delle normative di cui al titolo II, capo VIII, e al titolo III. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.