Art. 110.
       Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione
    1.  Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate, nei limiti
della  disciplina statale della materia e del relativo finanziamento,
ferma  restando  la potesta' della Regione di provvedere con legge di
organizzazione e di spesa.
    2.  La  decorrenza  dell'esercizio delle nuove funzioni regionali
conferite   dal  decreto  legislativo  n.  112/1998,  e'  conseguente
all'effettivo  trasferimento  dei  beni,  delle  risorse  finanziarie
organizzative  e  strumentali e, con riferimento alle funzioni di cui
al  capo  VII,  titolo  II,  alla  stipula  dell'accordo di programma
previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.
    3.  Alle  spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite
si  provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui
all'art.  7  della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e
di  spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui
decorre l'esercizio delle funzioni.
    4.  Il  trasferimento  di  fondi  statali nelle materie e per gli
interventi  oggetto  di  conferimento, ivi compresi quelli occorrenti
per  il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono
allocati   nel   bilancio   regionale   in   appositi  capitoli  alla
formalizzazione dei relativi trasferimenti.
    5.  La  Regione  provvede, entro un anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, al riordino delle normative di cui al
titolo II, capo VIII, e al titolo III.
    Il  riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la
semplificazione  delle procedure amministrative e l'accelerazione dei
tempi di erogazione dei servizi.