Art. 111.
                  Risorse finanziarie e strumentali
    1.   Successivamente  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui
all'art.  7  della  legge  n.  59/1997,  che  individuano i beni e le
risorse  statali,  la  Regione,  entro  i  limiti  dei  trasferimenti
ricevuti  dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee
a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni conferite.
    2.  I  criteri  di  riparto  tra  gli  enti  locali delle risorse
finanziarie   e   strumentali   sono   stabiliti   con  provvedimento
amministrativo    entro    sessanta    giorni   dall'emanazione   dei
provvedimenti statali di cui al comma 1.