Art. 111. Risorse finanziarie e strumentali 1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite. 2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti statali di cui al comma 1.