Art. 114. Norme transitorie 1. Le autorizzazioni regionali, gia' rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) per attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti ai soggetti che hanno presentato nei termini prescritti domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mantengono validita' fino alla data di iscrizione al predetto Albo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 25 della citata legge. 3. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni statali che fissano i requisiti tecnici degli impianti non a ridotto inquinamento atmosferico, la giunta regionale emana indirizzi tecnici volti a rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di inquinamento atmosferico. 4. La provincia rilascia l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti non rientranti nell'articolo 19, comma 3, lettera c), per i quali la Regione non ha proceduto alla individuazione dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali. Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete al comune. 5. La provincia conclude le istruttorie relative a domande gia' inoltrate ai sensi degli articoli 6, 12 o 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, dell'art. 4-bis e 11 della legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualita' dell'aria) e successive modificazioni e alla stessa pervenute entro la data di entrata in vigore della legge. 6. Il comune, al quale la provincia trasmette, in relazione all'assetto delle nuove competenze, il provvedimento autorizzativo riferentesi alle pratiche di cui al comma 5 nonche' di quelle gia' concluse prima della entrata in vigore della legge, provvede ad ogni successivo adempimento. 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge Regione, provincia e comune di Genova, con gli altri enti locali aderenti, provvedono a determinare l'assetto giuridico del Crea nelle forme previste dalla legge 142/1990. Fino alla predetta determinazione le strutture del Crea sono quelle previste dall'accordo di programma sottoscritto da Regione, provincia e comune di Genova. 8. L'Agenda 21 regionale e' approvata entro un anno dalla entrata in vigore della legge. Fino alla sua approvazione il provvedimento di cui all'art. 13 e' adottato sulla base dei criteri individuati dai piani regionali in vigore e dal PTTA. 9. Nell'area della citta' metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge n. 142/1990), le funzioni attribuite dalla presente legge alla provincia di Genova spettano all'autorita' metropolitana, quando costituita. 10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i comuni costituiscono gli ATO di cui all'art. 26. A tal fine la provincia convoca, nel termine di un mese dalla entrata in vigore della legge, la conferenza dei comuni 11. Le competenze di cui all'art. 93, comma 1, lettera b), decorrono dall'approvazione dei singoli piani di bacino stralcio.