Art. 114.
                          Norme transitorie
    1.  Le  autorizzazioni  regionali,  gia'  rilasciate ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982 n. 915
(attuazione  delle  direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n.
76/403   relativa   allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
policlorotrifenili  e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi)
per  attivita'  di  raccolta  e  trasporto di rifiuti ai soggetti che
hanno   presentato  nei  termini  prescritti  domanda  di  iscrizione
all'Albo  Nazionale  delle  Imprese  che  effettuano  la gestione dei
rifiuti,  mantengono  validita'  fino  alla  data  di  iscrizione  al
predetto Albo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
    2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i comuni di
ciascun  ambito  territoriale  ottimale  organizzano  la gestione dei
rifiuti   solidi  urbani  dell'ambito  mediante  la  stipula  di  una
convenzione  ai  sensi  dell'art. 24  della legge 142/1990, ovvero la
costituzione  di  un  consorzio  ai  sensi  dell'art. 25 della citata
legge.
    3.  Nelle  more  dell'emanazione  delle  disposizioni statali che
fissano i requisiti tecnici degli impianti non a ridotto inquinamento
atmosferico,  la  giunta  regionale  emana  indirizzi tecnici volti a
rendere  omogeneo l'esercizio delle funzioni autorizzative in materia
di inquinamento atmosferico.
    4.  La  provincia  rilascia l'autorizzazione alla installazione e
all'esercizio  degli  impianti non rientranti nell'articolo 19, comma
3,  lettera  c),  per  i  quali  la  Regione  non  ha  proceduto alla
individuazione  dei  requisiti  tecnico-costruttivi e gestionali. Con
l'entrata  in  vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione
compete al comune.
    5.  La  provincia conclude le istruttorie relative a domande gia'
inoltrate  ai  sensi  degli  articoli  6,  12  o  15  del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 203/1988, dell'art. 4-bis e 11 della
legge  regionale  7 luglio  1994  n.  35  (nuove  norme in materia di
inquinamento   atmosferico  e  rete  di  rilevamento  della  qualita'
dell'aria)  e  successive modificazioni e alla stessa pervenute entro
la data di entrata in vigore della legge.
    6.  Il  comune,  al  quale  la  provincia trasmette, in relazione
all'assetto  delle  nuove  competenze, il provvedimento autorizzativo
riferentesi  alle  pratiche  di cui al comma 5 nonche' di quelle gia'
concluse  prima della entrata in vigore della legge, provvede ad ogni
successivo adempimento.
    7.  Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della legge Regione,
provincia  e  comune  di  Genova, con gli altri enti locali aderenti,
provvedono  a  determinare  l'assetto  giuridico del Crea nelle forme
previste  dalla  legge 142/1990. Fino alla predetta determinazione le
strutture  del  Crea  sono  quelle previste dall'accordo di programma
sottoscritto da Regione, provincia e comune di Genova.
    8. L'Agenda 21 regionale e' approvata entro un anno dalla entrata
in vigore della legge. Fino alla sua approvazione il provvedimento di
cui  all'art.  13  e' adottato sulla base dei criteri individuati dai
piani regionali in vigore e dal PTTA.
    9. Nell'area della citta' metropolitana, come delimitata ai sensi
della  legge  regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area
metropolitana  genovese  in  attuazione  dell'art. 17, comma 2, della
legge  n. 142/1990), le funzioni attribuite dalla presente legge alla
provincia  di  Genova  spettano  all'autorita'  metropolitana, quando
costituita.
    10.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della legge i comuni
costituiscono  gli  ATO  di  cui all'art. 26. A tal fine la provincia
convoca,  nel termine di un mese dalla entrata in vigore della legge,
la conferenza dei comuni
    11.  Le  competenze  di  cui  all'art.  93,  comma 1, lettera b),
decorrono dall'approvazione dei singoli piani di bacino stralcio.