Art. 115. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali in campo energetico); b) legge regionale 26 luglio 1988, n. 37 (interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause di inquinamento in atto o potenziali nonche' per l'approvvigionamento idrico); c) legge regionale 24 agosto 1988, n. 44 (modifiche alla legge regionale 19 aprile 1984, n. 24 "Interventi regionali in campo energetico. Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici); d) legge regionale 11 settembre 1991, n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Societa' regionale per l'ambiente); e) legge regionale 7 gennaio 1992, n. 1 (norme per il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata); f) legge regionale 11 settembre 1992, n. 28 (interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi); g) legge regionale 7 luglio 1994, n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualita' dell'aria); h) legge regionale 21 febbraio 1995, n. 11 (disciplina delle attivita' di smaltimento); i) legge regionale 20 gennaio 1997, n. 3 (integrazione alla legge regionale 7 luglio 1994, n. 35 "Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualita' dell'aria); j) legge regionale 15 maggio 1997, n. 17 (Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"); k) il capo I del titolo III della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento); l) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 comma 1, lettere c) e l) e comma 2, l'art. 9, comma 2, gli articoli 10, 16 e 20, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183); m) l'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183". Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale); n) il titolo V della delibera legislativa "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 21 giugno 1999 MORI