Art. 115.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) legge  regionale 19 aprile 1984, n. 24 (interventi regionali
in campo energetico);
      b) legge   regionale  26 luglio  1988,  n.  37  (interventi  di
carattere urgente per l'eliminazione di cause di inquinamento in atto
o potenziali nonche' per l'approvvigionamento idrico);
      c) legge  regionale 24 agosto 1988, n. 44 (modifiche alla legge
regionale  19 aprile  1984,  n.  24  "Interventi  regionali  in campo
energetico.  Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308
sul contenimento dei consumi energetici);
      d) legge  regionale 11 settembre 1991, n. 26 (progetto ambiente
e partecipazione alla Societa' regionale per l'ambiente);
      e) legge  regionale 7 gennaio 1992, n. 1 (norme per il recupero
della carta da macero e l'uso della carta riciclata);
      f) legge   regionale   11 settembre  1992,  n.  28  (interventi
finanziari  nei  settori delle acque e del suolo in anticipazione del
progetto  ambiente  e modifica delle procedure per la concessione dei
contributi);
      g) legge regionale 7 luglio 1994, n. 35 (nuove norme in materia
di  inquinamento  atmosferico  e  rete  di rilevamento della qualita'
dell'aria);
      h) legge  regionale  21  febbraio 1995, n. 11 (disciplina delle
attivita' di smaltimento);
      i) legge  regionale  20 gennaio  1997,  n. 3 (integrazione alla
legge  regionale  7 luglio  1994,  n.  35  "Nuove norme in materia di
inquinamento   atmosferico  e  rete  di  rilevamento  della  qualita'
dell'aria);
      j) legge regionale 15 maggio 1997, n. 17 (Disposizioni di prima
attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi   e   94/62/CEE   sugli   imballaggi   e  sui  rifiuti  di
imballaggio");
      k)  il  capo  I  del titolo III della legge regionale 16 agosto
1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche
e di tutela delle acque dall'inquinamento);
      l)  gli  articoli  3,  4, 5, 6, 7, 8 comma 1, lettere c) e l) e
comma  2,  l'art. 9, comma 2, gli articoli 10, 16 e 20, comma 1 della
legge  regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della
difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183);
      m) l'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme
finanziarie  in  materia  di  difesa del suolo ed ulteriori modifiche
alla  legge  regionale 28 gennaio 1993 n. 9 "Organizzazione regionale
della  difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.
183".  Modifiche  alla  legge  regionale 16 aprile 1984, n. 22 (legge
forestale regionale);
      n) il   titolo   V  della  delibera  legislativa  "Disposizioni
generali  in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme  tributarie,  di  competenza  della  Regione  o di enti da essa
individuati,  delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali
27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 21 giugno 1999
                                MORI