Art. 12. Procedure di approvazione dell'agenda 21 e dei piani regionali ambientali 1. L'agenda 21 e' approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta, assicurando adeguata pubblicita' e massima partecipazione ed ha una durata di cinque anni. In particolare: a) la giunta regionale approva lo schema di agenda 21 e delega l'assessore competente per materia ad indire e coordinare l'inchiesta pubblica sui contenuti del documento; b) l'assessore competente per materia determina le modalita' dell'inchiesta e nomina il Presidente dell'inchiesta pubblica scegliendolo fra il personale del dipartimento ambiente e territorio con qualifica non inferiore a dirigente. In ogni caso le modalita' dell'inchiesta devono includere la consultazione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, anche mediante l'espressione di pareri su cui si pronuncia la giunta regionale nel corso dell'istruttoria; c) l'inchiesta pubblica ha luogo presso la sede della Regione, prevede la pubblicazione del relativo avviso presso le province e la possibilita' a chiunque di presentare osservazioni entro i successivi quarantacinque giorni; d) trascorsi novanta giorni dalla data di indizione il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette alla giunta le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta dai soggetti consultati con le proprie valutazioni; e) la giunta regionale, acquisito il parere della adunanza generale del comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), dato conto delle osservazioni pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica, formula la proposta di schema definitivo di agenda 21 al consiglio regionale per l'approvazione entro i sessanta giorni successivi. 2. Per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani regionali ambientali e del piano energetico si segue la procedura di cui al comma 1 con le seguenti modifiche: a) il termine di cui al comma 1, lett. c) e' ridotto dall'assessore competente per materia a seconda del contenuto degli stessi, comunque non al disotto di quarantacinque giorni; b) il parere di cui al comma 1, lett. e) viene espresso dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio; c) in relazione al piano di risanamento delle acque il parere e' dato congiuntamente dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale e dalla sezione del comitato tecnico dell'autorita' di bacino del CTR per il territorio.