Art. 12.
Procedure  di  approvazione  dell'agenda  21  e  dei  piani regionali
                             ambientali
    1.  L'agenda 21 e' approvata dal consiglio regionale, su proposta
della    giunta,   assicurando   adeguata   pubblicita'   e   massima
partecipazione ed ha una durata di cinque anni. In particolare:
      a) la  giunta regionale approva lo schema di agenda 21 e delega
l'assessore competente per materia ad indire e coordinare l'inchiesta
pubblica sui contenuti del documento;
      b) l'assessore  competente  per  materia determina le modalita'
dell'inchiesta   e   nomina  il  Presidente  dell'inchiesta  pubblica
scegliendolo  fra il personale del dipartimento ambiente e territorio
con  qualifica  non  inferiore a dirigente. In ogni caso le modalita'
dell'inchiesta  devono includere la consultazione delle province, dei
comuni  e  delle  comunita'  montane, anche mediante l'espressione di
pareri   su   cui   si   pronuncia  la  giunta  regionale  nel  corso
dell'istruttoria;
      c) l'inchiesta  pubblica ha luogo presso la sede della Regione,
prevede  la pubblicazione del relativo avviso presso le province e la
possibilita' a chiunque di presentare osservazioni entro i successivi
quarantacinque giorni;
      d) trascorsi   novanta   giorni  dalla  data  di  indizione  il
presidente  chiude  l'inchiesta  pubblica  e trasmette alla giunta le
osservazioni   presentate   nel  corso  dell'inchiesta  dai  soggetti
consultati con le proprie valutazioni;
      e) la  giunta  regionale,  acquisito  il  parere della adunanza
generale del comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla
legge  regionale  6 aprile  1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici
collegiali  operanti  in  materia  di  territorio),  dato conto delle
osservazioni  pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica, formula la
proposta di schema definitivo di agenda 21 al consiglio regionale per
l'approvazione entro i sessanta giorni successivi.
    2.  Per  l'approvazione  o  l'aggiornamento  dei  piani regionali
ambientali  e  del  piano  energetico si segue la procedura di cui al
comma 1 con le seguenti modifiche:
      a) il   termine   di  cui  al  comma  1,  lett. c)  e'  ridotto
dall'assessore  competente  per materia a seconda del contenuto degli
stessi, comunque non al disotto di quarantacinque giorni;
      b) il  parere  di cui al comma 1, lett. e) viene espresso dalla
sezione  per  la  valutazione  di  impatto  ambientale del CTR per il
territorio;
      c) in  relazione  al piano di risanamento delle acque il parere
e'  dato  congiuntamente  dalla sezione per la valutazione di impatto
ambientale  e  dalla  sezione  del comitato tecnico dell'autorita' di
bacino del CTR per il territorio.