Art. 13.
                 Programma annuale degli interventi
    1.  La  giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie,
priorita'  e  criteri indicati nell'agenda 21, ove del caso integrati
con  predefiniti  requisiti  di  ammissibilita',  e della valutazione
delle  risorse  comunitarie,  statali, regionali, tariffarie e locali
disponibili  definisce, mediante procedure concertative, il programma
annuale degli interventi e le modalita' di finanziamento.
    2.  La  giunta  regionale  in caso di inerzia nella realizzazione
degli  interventi  inseriti  nel  programma  da  parte  dei  soggetti
attuatori,  puo'  disporre,  previa diffida, la revoca anche parziale
del  contributo  concesso  ovvero  intervenire in via sostitutiva con
nomina di un commissario ad acta.
    3.  Qualora  l'attuazione  del  programma  richieda  l'intervento
coordinato  con  lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si
procede   rispettivamente   con   intesa,   accordo  di  programma  o
convenzione,   su   iniziativa  dell'ente  competente  all'attuazione
dell'intervento.