Art. 13. Programma annuale degli interventi 1. La giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorita' e criteri indicati nell'agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilita', e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertative, il programma annuale degli interventi e le modalita' di finanziamento. 2. La giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, puo' disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta. 3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'ente competente all'attuazione dell'intervento.