Art. 14. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale 1. La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale. 2. I comuni interessati o le province, in caso di aree ricadenti in piu' comuni, propongono un piano di risanamento che e' approvato dalla giunta regionale. 3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette: a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento; b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio; c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. 4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilita' di tutti gli interventi nello stesso previsti. 5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.