Art. 14.
             Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
    1. La  giunta  regionale,  sentiti  gli  enti locali interessati,
sulla  base  dei  criteri  indicati nell'agenda 21, individua le aree
caratterizzate  da  gravi  alterazioni  degli equilibri ecologici nei
corpi  idrici,  nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per
l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi
ambientale.
    2.  I comuni interessati o le province, in caso di aree ricadenti
in  piu'  comuni, propongono un piano di risanamento che e' approvato
dalla giunta regionale.
    3.  Il  piano,  sulla  base  della  ricognizione  degli squilibri
ambientali  e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure
dirette:
      a) a  ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e
di  inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati,
di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
      b) a    vigilare    sui   tipi   e   modi   di   produzione   e
sull'utilizzazione   dei  dispositivi  di  eliminazione  o  riduzione
dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
      c) a   garantire  la  vigilanza  e  il  controllo  sullo  stato
dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
    4.  L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza
e pubblica utilita' di tutti gli interventi nello stesso previsti.
    5.  Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano
finanziario  nel  quale  vengono  indicate  le  risorse  pubbliche  e
private,  gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure
per l'attuazione.