Art. 15.
                       Banche dati ambientali
    1. La  Regione,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di bilancio,
espleta interventi e azioni volte al monitoraggio, alla elaborazione,
alla  analisi  e  alla  trasmissione  dei dati ambientali, nonche' lo
sviluppo  del sistema informativo regionale ambientale ligure (SIRAL)
a cui affluiscono tutti i dati ambientali.
    2.  La  provincia  provvede ad individuare i soggetti, pubblici o
privati  gestori  di  impianti  che,  con  le loro emissioni liquide,
gassose   o   sonore,   possono  provocare  inquinamenti,  tenuti  ad
installare  e  gestire,  a  proprie  spese,  strumenti  di  controllo
continuo   ed  automatico  dei  dati  ambientali.  Le  specifiche  di
trasmissione  di  tali  dati  devono  essere  compatibili  con quelle
previste  dal  SIRAL,  secondo  le  indicazioni  fornite dalla giunta
regionale.
    3. Ai  soggetti  che  non ottemperano alle disposizioni di cui al
comma  2,  si  applica la sanzione da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 al
cui accertamento e riscossione provvede la provincia.