Art. 15. Banche dati ambientali 1. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, espleta interventi e azioni volte al monitoraggio, alla elaborazione, alla analisi e alla trasmissione dei dati ambientali, nonche' lo sviluppo del sistema informativo regionale ambientale ligure (SIRAL) a cui affluiscono tutti i dati ambientali. 2. La provincia provvede ad individuare i soggetti, pubblici o privati gestori di impianti che, con le loro emissioni liquide, gassose o sonore, possono provocare inquinamenti, tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo continuo ed automatico dei dati ambientali. Le specifiche di trasmissione di tali dati devono essere compatibili con quelle previste dal SIRAL, secondo le indicazioni fornite dalla giunta regionale. 3. Ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 al cui accertamento e riscossione provvede la provincia.