Art. 16. Accesso alle informazioni in materia di ambiente 1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 39/1997 relativi a: a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorita' pubbliche, le relazioni internazionali e le attivita' necessarie alla difesa nazionale; b) l'ordine e la sicurezza pubblici; c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare; d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprieta' intellettuale; e) la riservatezza dei dati o schedari personali; f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo. 2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per: a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attivita' o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente; b) autorita' pubbliche: tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative. 3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli enti locali.