Art. 16.
          Accesso alle informazioni in materia di ambiente
    1.  Le  autorita'  pubbliche  rendono disponibili le informazioni
relative  all'ambiente  a  chiunque  ne  faccia  richiesta, senza che
questi  debba  dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 39/1997 relativi a:
      a) la   riservatezza   delle   deliberazioni   delle  autorita'
pubbliche, le relazioni internazionali e le attivita' necessarie alla
difesa nazionale;
      b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
      c) le  questioni  che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi
comprese   le   inchieste   disciplinari,   o  oggetto  di  un'azione
investigativa preliminare;
      d) la  riservatezza  commerciale e industriale, ivi compresa la
proprieta' intellettuale;
      e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
      f) il  materiale  fornito  da  terzi  senza  che  questi  siano
giuridicamente tenuti a fornirlo.
    2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si
intende per:
      a) informazioni  relative  all'ambiente: qualsiasi informazione
disponibile  in  forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi
di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della
fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonche' le
attivita', comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono
incidere  negativamente  sulle  predette  componenti  ambientali e le
attivita'  o  le  misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure
amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
      b) autorita'  pubbliche:  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
statali,  regionali, locali, le aziende autonome, gli enti pubblici e
i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che
esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
    3.  I  dati  di  che  trattasi  sono  messi a disposizione con le
modalita'  indicate  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
27 giugno  1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalita'
di  esercizio  e  dei  casi  di  esclusione del diritto di accesso ai
documenti  amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi)  e  successive  modificazioni,  per quanto
riguarda  l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai
rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli enti locali.